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Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali
Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali
La questione della competenza dei lavoratori migranti può essere affrontata a partire da due nozioni distinte: la "qualifica", che rimanda al diploma di istruzione riconosciuto sul piano dell'equivalenza nazionale e internazionale, e "l'esperienza" intesa come competenza.
Sono 2,3 milioni gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, apri al 10% degli occupati, Dopo aver sofferto più degli italiani nel 2020 l’impatto della pandemia, nel 2021 i lavoratori migranti hanno fatto registrare
performance migliori
, con una crescita del 2,4% degli occupati come rivela il
XII Rapporto annuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia
".
Tuttavia, l’occupazione di cui si parla è per lo più schiacciata su qualifiche di basso livello: è il lavoro manuale non qualificato la forma principale di inquadramento professionale della forza lavoro straniera.
Nonostante la forza lavoro non comunitaria appaia mediamente meno istruita rispetto alla componente nativa del mercato del lavoro, l
’over-qualification
tra i lavoratori stranieri assume dimensioni importanti. Nel IX Rapporto “Gli stranieri nel mercato del lavoro italiano”, incrociando i dati per livello di skill della professione svolta e livello di istruzione, il tasso di sovra-qualificazione per i lavoratori non comunitari è stimato nella misura del 73,6% a fronte del 17,5% per gli italiani. Ovvero su 100 occupati non comunitari con istruzione di terzo livello (titolo universitario) quasi 74 hanno competenze formali superiori a quelle che servirebbero per svolgere la mansione, low o medium skill, nella quale sono impiegati. Gli italiani nella medesima condizione sono poco meno di 18 su 100.
Uno degli ostacoli all’inserimento lavorativo degli stranieri in posizioni qualificate è la
difficoltà di far valere in Italia titoli di studio e qualifiche professionali acquisite all’estero
. È possibile, per chi intende lavorare in Italia, chiedere il riconoscimento del proprio titolo, ma i percorsi appaiono spesso confusi o troppo complessi per chi desidera intraprenderli.
Il quadro normativo
I titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo nei casi previsti dalla legge. Una panoramica sulla normativa sovranazionale e nazionale di riferimento è disponibile
sul sito
del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Per quanto riguarda i titolari di
protezione internazionale
, l’art. 27 della
Direttiva europea 2004/83/CE
stabilisce che gli Stati membri devono garantire la parità di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri.
Tale previsione è stata confermata dalla successiva
Direttiva 2011/95/Ue
all’art. 28. Per la normativa nazionale di recepimento, l’art. 26 del
decreto legislativo 251/2007
, così come modificato dal decreto legislativo 18/2014, prevede che “ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria si applicano le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani” (comma 3). Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, si prevede che “le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione
” (comma 3-bis). In attuazione di tale disposizione, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del MUR, all’interno delle
"Procedure Per l'ingresso, Il Soggiorno, l'immatricolazione Degli Studenti Internazionali E Il Relativo Riconoscimento Dei Titoli, Per I Corsi Della Formazione Superiore In Italia”
, ha invitato le istituzioni di formazione superiore italiane a «svolgere riconoscimenti dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani (art. 2 Legge 148/2002)» e «
a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio»
.
Per saperne di più visita la
pagina dedicata
sito del CIMEA.
Cosa si intende per riconoscimento?
I cittadini stranieri che vogliono esercitare in Italia una professione regolamentata, proseguire gli studi o partecipare a concorsi pubblici devono possedere un titolo di studio o professionale che abbia valore legale in Italia. Se sono in possesso di un titolo conseguito all'estero possono attivare a questo fine un
percorso di riconoscimento formale.
Non sempre per lavorare nel proprio settore di competenza è necessario attivare un percorso di riconoscimento formale. Nelle professioni non regolamentate, quelle che non hanno requisiti specifici di accesso definiti per legge, ciò che conta sono le esperienze e le competenze possedute (per saperne di più sul riconoscimento delle competenze non formali e informali vai al
focus dedicato
) Ciò non toglie che anche in tali casi potrebbere essere comunque utile ottenere il riconoscimento del proprio titolo.
Per esercitare una professione regolamentata, invece, – es. professioni mediche, docenti, avvocati, commercialisti, psicologi ecc. – occorre necessariamente possedere un titolo formalmente riconosciuto.
Il riconoscimento formale si basa su una logica comparativa: il percorso di studi o professionale compiuto all'estero viene comparato con un analogo italiano e gli enti competenti stabiliscono analogie e differenze. In alcuni casi il riconoscimento è totale, in altri vengono assegnate delle misure compensative per colmare eventuali differenze tra i due percorsi. In altri ancora, il titolo o la qualifica non vengono riconosciuti.
I percorsi di riconoscimento
Le macro tipologie di percorso di riconoscimento sono:
1.
il riconoscimento di un titolo o qualifica professionale
2.
il riconoscimento formale dei titoli di studio (accademici e di scuola superiore)
3.
il riconoscimento a fini di iscrizione a un percorso formativo
4.
il riconoscimento a fini concorsuali
All'interno di queste tipologie, i percorsi differiscono in base a:
lo scopo specifico che si intende perseguire (es. esercizio di una professione regolamentata, riconoscimento di equipollenza del titolo di studio, prosecuzione degli studi, tirocinio ecc.);
lo status giuridico della persona che chiede il riconoscimento, se cioè si tratta di un cittadino UE, di uno straniero non-UE o di un titolare di protezione internazionale.
Cambiano nei diversi casi anche gli enti competenti a cui rivolgersi a seconda del titolo e della finalità del riconoscimento (
Le professioni regolamentate e i Ministeri competenti
).
Per i titolari di protezione internazionale è prevista in tutti i percorsi la possibilità di avvalersi dei servizi del Ministero degli Affari Esteri, che riceve la documentazione dal candidato e la invia alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente (quella del Paese in cui e` stato rilasciato il titolo) la quale rilascia la
Dichiarazione di Valore in loco
. Per un approfondimento vai alla
sezione dedicata al riconoscimento dei titoli di studio per i titolari di protezione internazionale sul sito d
el CIMEA
La dichiarzione di valore è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un titolo di studio conferito ad una persona da un’istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano. È un documento di natura esclusivamente informativa e quindi non costituisce di per se´ alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.
Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, e` opportuno che la Dichiarazione di Valore contenga informazioni sul tipo di abilitazione professionale garantito dal titolo che si sta facendo riconoscere nel Paese in cui e`stato conseguito.
Le professioni regolamentate e i Ministeri competenti
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