Il riconoscimento di un titolo o qualifica professionale

Il riconoscimento dei titoli o qualifiche professionali conseguite all’estero ha l’obiettivo di ottenere l’abilitazione ad una determinata professione che in Italia è regolamentata.

Per titolo professionale si intende un titolo legale per l’esercizio di una professione ottenuto a conclusione di un percorso di studi, o un titolo di abilitazione: per esempio assistente sociale, medico, avvocato, docente ecc.

Una qualifica professionale certifica invece il possesso di specifici standard di conoscenza, abilità e competenze raggiunti tramite un corso di studi e/o un'esperienza lavorativa. Le qualifiche professionali in Italia sono quelle relative ai settori artigiano, commerciale ed industriale, per esempio estetista, acconciatore/parrucchiere, impiantista, frigorista, meccanico auto, commerciante ecc.

Per i cittadini non-UE il percorso di riconoscimento prevede, in sintesi, i seguenti passaggi:

1) titolo di studio: quando è richiesto il possesso di un titolo di studio, questo dovrà essere prodotto in originale, rilasciato in forma ufficiale dall'ente di formazione frequentato, insieme a un elenco delle materie studiate. Il titolo dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di Valore che specifichi i criteri previsti per l’accesso alla professione nel paese d'origine.

2) documenti che dimostrino l'esperienza professionale acquisita;

3) attestazione di nulla osta all'esercizio della professione nel paese d'origine rilasciata dalle competenti Autorità locali;

4) traduzione in italiano di tutti i documenti in lingua originale (traduzione ufficiale) e legalizzazione;

5) invio della richiesta di riconoscimento di un titolo/qualifica professionale all'ufficio incaricato del Ministero competente (vedi Le professioni regolamentate e i ministeri competenti);

6) verifica della documentazione (fase istruttoria);

7) la pratica viene portata in Conferenza dei Servizi, organo che riunisce le pubbliche amministrazioni competenti per il riconoscimento delle qualifiche e dei titoli professionali, che valuta le richieste di riconoscimento e definisce gli esiti di ciascuna pratica (Quando si ripresentano casi simili a pratiche già esaminate nel passato, i Ministeri possono procedere d'ufficio alla valutazione per analogia, senza coinvolgere la Conferenza dei Servizi);

8) la risposta dovrebbe pervenire entro 4 mesi dalla presentazione della domanda, con i seguenti esiti possibili:

-        riconoscimento con effetto immediato;

-        riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative;

-        diniego.

I cittadini UE dovranno compiere gli stessi passaggi ma il titolo di studio può essere accompagnato, anziché dalla Dichiarazione di Valore, dalla Dichiarazione di conformità alla normativa europea rilasciata dall'ente competente per quella professione nel paese in cui il titolo è stato conseguito. Inoltre, laddove viene accettata la copia conforme di alcuni documenti, i cittadini europei possono autocertificarla (Dichiarazione sostitutiva di certificazioni). 


Vedi anche https://www.cimea.it/pagina-riconoscimento-professionale