Per continuare o riprendere a studiare, per esempio iscriversi a un percorso di formazione professionale oppure iscriversi (anche con abbreviazione di carriera) a un corso di istruzione secondaria o all'università, non è necessario ottenere preventivamente l'equipollenza del titolo di studio. Serve invece presentare tutta la documentazione necessaria perché il titolo sia riconosciuto dall'ente formativo ai soli fini dell'iscrizione.
Iscrizione a un'università/AFAM
La domanda di riconoscimento crediti formativi (o abbreviazione di carriera) serve a rendere validi esami o attività formative già sostenuti all’estero, conclusi o interrotti. L'obiettivo è accorciare i tempi del percorso di studi in Italia. La documentazione necessaria per il riconoscimento dei crediti formativi consiste di:
1) elenco degli esami sostenuti, rilasciato in forma ufficiale dall'istituto di provenienza, tradotto e legalizzato;
2) diploma di laurea (se il percorso è stato concluso) tradotto, legalizzato e accompagnato da Dichiarazione di Valore, oppure dichiarazione di congelamento/rinuncia alla carriera universitaria rilasciata dall'istituto di provenienza, tradotta e legalizzata.
In virtù dell'autonomia universitaria, anche in questo caso possono esserci differenze significative tra diversi atenei nella forma della documentazione richiesta.
Iscrizione a una scuola secondaria
Se in possesso di un titolo di scuola secondaria di I grado (scuola media) conseguito all'estero, i cittadini adulti UE e non-UE possono chiedere l'iscrizione a una scuola secondaria di II grado (sezioni serali) o a un Centro per l'istruzione degli adulti (CPIA).
Al fine dell'iscrizione è sufficiente presentare il titolo di studio accompagnato da traduzione ufficiale insieme alla domanda di iscrizione direttamente all'istituto di istruzione secondaria di II grado o al CPIA che si intende frequentare. Apposite commissioni valutano le domande d'iscrizione degli studenti con titolo estero.
Iscrizione a un corso di formazione
La formazione professionale per adulti è competenza delle Regioni, pertanto quando si presenta domanda di ammissione ad un corso di formazione professionale con un titolo conseguito all'estero i documenti richiesti possono variare in maniera significativa a seconda della Regione e del corso che si intende frequentare. È necessario rivolgersi agli uffici competenti della Regione o alla segreteria dell'ente formativo per ottenere informazioni complete sulla documentazione prevista per l’accesso al corso prescelto.
In alcuni casi viene chiesto solo il titolo di studio (titolo di scuola secondaria di I o II grado o diploma di laurea) con traduzione ufficiale, in altri anche la Dichiarazione di Valore.
Per i corsi normati anche a livello nazionale, come quelli per la qualifica di Operatore Socio-Sanitario, alcune Regioni richiedono il possesso di un titolo italiano o l'equipollenza del titolo estero, ma poiché i cittadini non europei non possono ottenere, in Italia, l'equipollenza del diploma di scuola media o superiore dovranno riprendere gli studi ed ottenere un diploma italiano.
Per i corsi di esclusiva competenza regionale, alcune Regioni prevedono la possibilità di valutare le competenze per l’accesso ad un corso attraverso prove di accertamento, senza quindi richiedere il titolo di studio.
Per saperne di più: https://www.cimea.it/pagina-procedure-riconoscimento-titoli