Il riconoscimento a fini concorsuali

L’accesso alla Pubblica Amministrazione italiana avviene generalmente tramite un concorso pubblico. Dal  2013 (legge n. 97 del 6 Agosto 2013) anche alcune categorie di stranieri non-Ue possono accedere al pubblico impiego, e specificamente: - i titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; - i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria; - i familiari extra UE di cittadini dell'Unione Europea, titolari dei diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. 

La procedura di riconoscimento di un titolo di studio estero ai fini della partecipazione a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche è regolata ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001. Lo scopo è quello di valutare l’equivalenza del titolo straniero a quello italiano richiesto da un determinato bando, senza dichiarazione di equipollenza del titolo con l'equivalente italiano. L’ente responsabile per questa valutazione è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, dal cui sito è possibile scaricare il modulo di domanda.

La documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza consiste di:

1) copia autentica del titolo estero tradotto e legalizzato con allegata Dichiarazione di Valore;

2) copia autentica tradotta e legalizzatadel piano di studi, degli esami superati e della relative votazioni;

3) copia del bando di concorso a cui si vuole partecipare.

4) per i cittadini extraUe copia del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

L'eventuale provvedimento di equivalenza è valido solo per il concorso a cui fa riferimento; per qualsiasi altro concorso pubblico, è necessario presentare una nuova richiesta.

Per saperne di più: https://www.cimea.it/pagina-procedure-riconoscimento-titoli