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18 marzo 2022

Che cos'è l’assegno unico universale? Gli stranieri ne hanno diritto?


Le risposte alle domande più frequenti

Con l’approvazione del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 , a decorrere dal 1° marzo 2022 è stato istituito l’assegno unico e universale che costituisce un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di eta` per i figli disabili.
L’assegno unico ha assorbito (dal mese di marzo) diverse misure a sostegno della famiglia prima esistenti, come il bonus premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno di natalita` (bonus bebe`), l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni. Resta invece valido il bonus asilo nido.
L’importo mensile dell’assegno unico va da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l’ISEE inferiore a 15mila euro a un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40mila euro oppure che non presentano l’ISEE.

Gli stranieri hanno diritto all’assegno unico?
Si, l’assegno unico spetta anche ai cittadini stranieri. In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che l’assegno unico spetta, oltre che ai cittadini italiani:
- ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, o ai loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente:
- ai cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
- ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”.
L'assegno unico spetta anche ai titolari di altri tipi di permesso di soggiorno, come chiarito dall'Inps nella circolare del 9 febbraio 2022 e nel messaggio del 25. luglio 2022  (vedi risposta sotto)

Gli stranieri lavoratori autonomi hanno diritto all'assegno unico? E i titolari di protezione internazionale?
Si, l’Inps con la circolare del 9 febbraio 2022 ha chiarito meglio la categoria dei potenziali beneficiari della misura e ulteriori chiarimenti sono astati forniti in un messaggio del 25. luglio 2022  Oltre alle categorie di stranieri espressamente incluse dal decreto legislativo (titolari di permesso unico lavoro, titolari di permesso di lungo periodo, titolari di permesso per ricerca), in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, l’assegno unico spetta anche:
- ai lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
- agli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale;
- ai titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
- ai lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- ai titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare;
- ai lavoratori subordinaticon un permesso di durata almeno semestrale;
- ai avoratori stagionali con un permesso  di durata almeno semestrale;
- ai titolari di un permesso per assistenza minori;
- ai titolari di un permesso per protezione speciale;
- ai titolari di un permesso per casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U.I).

Con la circolare n. 41 del 07.04.2023 l’INPS ha inoltre chiarito che  tra i permessi di soggiorno che danno diritto a percepire l’assegno unico universale rientra anche il permesso per protezione temporanea, garantito alle persone in fuga dal conflitto in Ucraina 

Gli stranieri che hanno un permesso per attesa occupazione possono richiedere l'assegno unico? E i titolari di un permesso per motivi di studio?
L’INPS nel  messaggio del 25. luglio 2022 ha chiarito che non possono richiedere l'assegno unico:
-I titolari di un permesso per attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni). l Tribunale del lavoro di Trento, con la sentenza n. 121/2023 del 19 settembre, ha stabilito che hanno diritto all'assegno unico anche i titolari di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
-I titolari di un permesso per Tirocinio e formazione professionale;
-I titolari di un permesso rilasciato per moitivi di studio;
-I titolari di un permesso di soggiorno per residenza elettiva;
-I titolari di un permesso di soggiorno rilasciato per visite, affari o turismo

Hanno diritto all'assegno unico i titolari di un permesso di soggiorno in fase di rinnovo?
Si, come chiarito dall'Inps nel messaggio del 25 luglio 2022  se il permesso di soggiorno è scaduto, "può essere ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione".

Oltre al possesso di uno dei permessi di soggiorno sopra indicati, ci sono altri requisiti che il cittadino straniero deve soddisfare per aver diritto all’assegno unico?
Si, l'articolo 3, lett. d) del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, richiede per tutti i soggetti, a prescindere dalla cittadinanza, che per poter beneficare dell'assegno unico occorre essere o essere stati residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure in alternativa, essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
La circolare dell’Inps del 9 febbraio ha chiarito che il requisito sostitutivo costituito dalla titolarità di un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi consente di percepire l’assegno per tutto l’anno di riferimento: in pratica il richiedente privo della residenza biennale che formula domanda facendo valere l’esistenza di un rapporto d lavoro di sei mesi percepirà l’assegno fino al termine “dell’anno di riferimento della domanda” (la domanda va infatti ripetuta ogni anno) e non fino al cessare del rapporto di lavoro.

Come e quando si presenta la domanda per l’assegno unico?
La domanda si presenta online, accedendo all’apposito servizio disponibile sul sito INPS (è necessario lo Spid) oppure tramite Patronato o rivolgendosi al Contact center INPS: 06.164164 mobile | 803164 rete fissa.
Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio 2022. Le domande presentate entro il 30 giugno 2022 danno comunque diritto agli arretrati a partire dal mese di competenza di marzo. Per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
La domanda deve essere ripresentata ogni anno.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato https://assegnounicoitalia.it/

L’Assegno di maternità del Comune per mamme disoccupate è ancora in vigore o è stato inglobato nell’Assegno unico?
Si, è ancora in vigore, non rientrando tra misure soppresse dal nuovo decreto.
Il premio alla nascita continuerà, invece ad essere riconosciuto solo per le nascite intervenute fino al 28.2.2022 e per le gravidanze giunte al 7^ mese fino al 31.12.2021; l’assegno di natalità continuerà ad essere riconosciuto solo per i nati fino al 31.12.2021.

Come si fa la domanda se uno dei due genitori è un cittadino straniero non in possesso di codice fiscale?
In questi casi è possibile indicare nella domanda che l’altro genitore non è in possesso di codice fiscale in quanto cittadino straniero.
Sarà necessario selezionare nella scheda di compilazione dei dati del figlio l’opzione “il nucleo familiare del figlio comprende un solo dei due genitori”, poi selezionare come motivazione (a) “genitore unico” la casistica “altro genitore cittadino straniero senza codice fiscale”. Selezionando questa opzione l’intero importo dell’Assegno sarà riconosciuto al richiedente e non sarà possibile la ripartizione al 50%.

L’assegno unico spetta anche per i figli all’estero?
No, la circolare Inps 9 febbraio 2022 ha chiarito che la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.
La questione dell’eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico da parte dell’Inps.