×
Home
News
Approfondimenti
Eventi
Normative e giurisprudenza
Progetti
Documenti
Bandi
Guide
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione
IT
Italiano
English
☰
MENU
Integrazionemigranti.gov.it
Vivere e lavorare in Italia
Newsletter
Home
Ricerca News
Assegno unico e universale per i figli, ecco i permessi di soggiorno utili
27 luglio 2022
Assegno unico e universale per i figli, ecco i permessi di soggiorno utili
In un nuovo messaggio dell'INPS la lista completa degli ammessi e degli esclusi
L’assegno unico e universale per i figli a carico è un aiuto economico per le famiglie che può variare dai 50 ai 175 euro mensili per figlio in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). È stato istituito dal Dlgs 230/2021, secondo il quale, oltre che i cittadini italiani, possono accedervi:
- i
cittadini di uno Stato membro dell’Unione europe
a, o ai loro
familiari
, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente:
- i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
o di
permesso unico di lavoro
autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a
sei mesi
;
- i titolari di permesso di soggiorno per
motivi di ricerca
autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a
sei mesi
.
Lo scorso 22 febbraio, l'INPS aveva
chiarito con una circolare
che, coerentemente con la normativa europea e con il Testo Unico sull’Immigrazione, l’assegno spetta anche a:
-
stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale
- titolari di
Carta blu
- lavoratori di
Marocco, Algeria e Tunisia
-
lavoratori autonomi
titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U.
- “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE) titolari di
carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente
(artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30)
- familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare
.
A fronte delle richieste di chiarimento arrivate dalle sue strutture territoriali,
il 25 luglio l’INPS ha diffuso un
nuovo messaggio
che esplicita ulteriormente le categorie di
beneficiari
, tra i quali vanno inclusi i titolari dei seguenti permessi di soggiorno:
-
Lavoro subordinato
(artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
-
Lavoro stagionale
(art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
-
Assistenza minori
(art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
-
Protezione speciale
(come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
-
Casi speciali
(artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).
Se il permesso di soggiorno è scaduto, "può essere ritenuta valida la
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione".
L’INPS aggiunge che
non possono invece essere inclusi
nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
-
Attesa occupazione
(art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
-
Tirocinio e formazione professionale
(art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
-Studio
(art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
-
Studenti / tirocinanti / alunni
(art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
-
Residenza elettiva
(art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
-
Visite, affari, turismo
Infine, per i
cittadini del Regno Unito
, vale il
doppio regime
deciso in seguito alla Brexit: sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea e quindi possono accedere all'assegno se residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020, altrimenti sono parificati agli altri cittadini extraUe e possono accedere all'assegno solo se titolari di uno dei permessi di soggiorno già elencati.
***AGGIORNAMENTO: Con la
circolare n. 41 del 07.04.2023
l’INPS ha chiarito che
tra i permessi di soggiorno che danno diritto a percepire
l’assegno unico universale
rientra anche il
permesso per protezione temporanea
, garantito alle persone in fuga dal conflitto in Ucraina ***
INPS. Messaggio n° 2951 del 25-07-2022 Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230. Titoli di soggiorno utili ai fini del diritto
Prestazioni sociali
Guarda anche
News
Assegno unico e universale figli, Italia deferita alla Corte di Giustizia
Assegno unico e universale per i figli a carico, importi 2024
Assegno Unico, Commissione Ue va avanti con procedura di infrazione
L’Assegno Unico Universale spetta anche a chi ha un permesso per protezione temporanea
Che cos'è l’assegno unico universale? Gli stranieri ne hanno diritto?
Consulta tutte le news associate
‹
›
×
Cookies
Questo portale utilizza i cookies per ottimizzare la navigabilità e la condivisione sui social network e non utilizza cookies di profilazione. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie, alcune di queste funzionalità potrebbero non essere disponibili. Puoi comunque scegliere di non accettare
Per maggiori informazioni consulta la privacy policy.
ACCETTA
RIFIUTA