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27 luglio 2022

Assegno unico e universale per i figli, ecco i permessi di soggiorno utili


In un nuovo messaggio dell'INPS la lista completa degli ammessi e degli esclusi 

L’assegno unico e universale per i figli a carico è un aiuto economico per le famiglie che può variare dai 50 ai 175 euro mensili per figlio in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). È stato istituito dal Dlgs 230/2021, secondo il quale, oltre che i cittadini italiani, possono accedervi:

- i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, o ai loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente:

- i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;

- i titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Lo scorso 22 febbraio, l'INPS aveva chiarito con una circolare che, coerentemente con la normativa europea e con il Testo Unico sull’Immigrazione, l’assegno spetta anche a:

- stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale

- titolari di Carta blu

- lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia

- lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U.

- “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE) titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30)

- familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

A fronte delle richieste di chiarimento arrivate dalle sue strutture territoriali, il 25 luglio l’INPS ha diffuso un nuovo messaggio che esplicita ulteriormente le categorie di beneficiari, tra i quali vanno inclusi i titolari dei seguenti permessi di soggiorno:

-Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;

-Lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;

-Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);

-Protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);

-Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

Se il permesso di soggiorno è scaduto, "può essere ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione".

L’INPS aggiunge che non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:

-Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);

-Tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);

-Studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);

-Studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);

-Residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);

-Visite, affari, turismo

Infine, per i cittadini del Regno Unito, vale il doppio regime deciso in seguito alla Brexit: sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea e quindi possono accedere all'assegno se residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020, altrimenti sono parificati agli altri cittadini extraUe e possono accedere all'assegno solo se titolari di uno dei permessi di soggiorno già elencati.

***AGGIORNAMENTO: Con la circolare n. 41 del 07.04.2023 l’INPS ha chiarito che  tra i permessi di soggiorno che danno diritto a percepire l’assegno unico universale rientra anche il permesso per protezione temporanea, garantito alle persone in fuga dal conflitto in Ucraina ***

INPS. Messaggio n° 2951 del 25-07-2022 Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230. Titoli di soggiorno utili ai fini del diritto