Studio


 

L'istruzione per gli adulti stranieri, al contrario di quanto avviene per i minori, è in Italia riservata ai cittadini di paesi terzi che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. La disciplina contenuta nell'articolo 39 del Testo Unico sull'immigrazione stabilisce che l'accesso all'istruzione dello straniero regolarmente soggiornante è garantita in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani.

Il decreto legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018, recante attuazione della direttiva Ue 2016/801 ha di conseguenza esteso all'intera offerta formativa dell'insegnamento superiore le previsioni dell'articolo 39 del T.U., prima incentrato solo sui corsi universitari.
In tale contesto l'espressione «istruzione superiore» comprende l'insieme degli istituti di istruzione terziaria, che possono includere tra l'altro le università, gli istituti di tecnologia, le «grandes écoles», le scuole di commercio, le scuole di ingegneria, gli istituti tecnologici universitari, le scuole superiori, le scuole professionali, i politecnici e le accademie.


Il Testo Unico in merito all'accesso all'istruzione superiore distingue tra studenti stranieri già soggiornanti in Italia ad altro titolo e studenti ancora residenti all'estero.
In particolare, è consentito, a parità di condizioni con gli studenti italiani, l'accesso all'istruzione superiore agli stranieri già regolarmente soggiornanti titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo o di permessi di soggiorno per lavoro, motivi familiari, religiosi o per protezione internazionale (oltre che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria conseguito in Italia).

La mobilità degli studenti stranieri


Il decreto legislativo n. 71/2018 ha in parte modificato le disposizioni relative alla mobilità degli studenti titolari di un'autorizzazione al soggiorno per studio rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione europea.

Essi possono fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione dal visto, soggiornandovi per proseguire gli studi già iniziati nello Stato membro che abbia rilasciato l'autorizzazione al soggiorno, senza dover richiedere un permesso di soggiorno (è sufficiente la dichiarazione di presenza resa ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del Testo Unico).
Le nuove norme prescrivono che, ai fini di tale mobilità, gli studenti devono essere beneficiari di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità, o di un accordo tra due o più istituti di istruzione. Trecentosessanta giorni è la durata massima di soggiorno per proseguire gli studi già iniziati nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione al soggiorno.

Qualora lo studente provenga da uno Stato membro che non applichi integralmente l'acquis di Schengen, al momento della dichiarazione di presenza egli dovrà esibire (oltre all'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro) anche la documentazione relativa al programma o all'accordo di cui si tratta.
Gli studenti stranieri che non beneficino di alcun programma dell'Unione o multilaterale e degli accordi di cui sopra e che facciano ingresso nel territorio nazionale per svolgervi una parte dei propri studi, devono, invece, richiedere un permesso di soggiorno per studio (rilasciato dal questore), allegando la documentazione proveniente dalle autorità accademiche dello Stato membro di provenienza, attestante che il programma di studi da svolgere in Italia sia complementare a quello già svolto.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c, del Testo Unico sull'Immigrazione ha durata pluriennale, pari alla durata del periodo di frequenza del corso di studi, fatta salva la verifica annuale di profitto.

Accesso all'Università per gli studenti stranieri residenti all'estero


 L'accesso ai corsi di formazione professionale e ai tirocini



La conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio


Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali e comunque non oltre 1040 ore ogni anno.

Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio può altresì convertirlo, prima della scadenza, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Quando si tratta di lavoro autonomo, il permesso per studio può essere convertito previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio e, se richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo necessario, nonché della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività (articolo 14 del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione).

Il decreto n.71/2018 ha previsto anche per lo straniero che abbia conseguito in Italia un titolo di studio di istruzione post-diploma, la possibilità di ottenere, alla scadenza del proprio permesso per studio, un permesso di soggiorno, al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa "coerente con il percorso formativo completato". Per saperne di più vai alla pagina dedicata

Gli interventi per il diritto allo studio

Ad ulteriore garanzia dell'effettività del diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione, gli stranieri possono concorrere all'assegnazione di misure assistenziali in forma di borse di studio, prestiti d'onore e servizi abitativi, predisposti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani e altri interventi per il diritto allo studio, anche non destinati alla generalità degli studenti e in condizioni di parità di trattamento con gli studenti italiani (articolo 46, comma 5, del Regolamento di attuazione).

Come affermato dalla Corte costituzionale in tema di diritto allo studio, l'erogazione di benefici per l'accesso a corsi universitari in favore di studenti stranieri non può essere limitato o subordinato al requisito della residenza sul territorio dello stato in quanto:

«[…] Le misure di sostegno in questione trovano il loro fondamento nell'art. 34 della Costituzione che, per assicurare a tutti il diritto allo studio, sancisce che «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi», prevedendo, altresì, che le borse di studio, gli assegni alle famiglie e le altre provvidenze necessarie per rendere «effettivo questo diritto» siano attribuite per concorso. Se la necessità del concorso rende legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, esse devono tuttavia sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente: il che non può dirsi per la durata della residenza.»

Vedi: Corte Costituzionale, sentenza del 14 gennaio 2013, n. 2.

        Corte Costituzionale, sentenza del 16 luglio 2013, n. 222.


Ultima modifica: 20 luglio 2021