Salute


Il diritto alla salute per lo straniero regolarmente soggiornante

La salute è un diritto fondamentale tutelato dall’articolo 32 della Costituzione italiana. Esso non può subire limitazioni fondate sulla cittadinanza in quanto costituisce il presupposto per il godimento di tutti i diritti e per la piena realizzazione della persona umana. In tal senso l’integrità fisica deve essere garantita ed intesa quale nucleo inviolabile della dignità umana. La salute infatti rappresenta non solo un diritto individuale, ma anche un interesse della collettività.

L’assistenza sanitaria è assicurata in Italia a tutti, sia cittadini sia stranieri, anche quando questi non dispongano delle risorse economiche necessarie. I cittadini stranieri che risiedano nel territorio italiano e che esercitano un’attività lavorativa hanno diritto all’iscrizione al servizio sanitario nazionale (S.N.N.) indipendentemente dalla cittadinanza. Sono infatti obbligati all’iscrizione al S.N.N., in condizioni di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quel che riguarda l’obbligo contributivo:
  • Gli stranieri regolarmente soggiornanti che svolgano attività lavorativa subordinata o autonoma oppure che siano iscritti nai centri peer l'impiego;
  • Gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per:
  1. lavoro subordinato;
  2. lavoro autonomo;
  3. motivi familiari;
  4. asilo politico, per asilo umanitario o per richiesta di asilo;
  5. attesa adozione;
  6. affidamento;
  7. acquisto di cittadinanza. 
L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti; ai figli minori di stranieri iscritti o in attesa di iscrizione al S.S.N., i quali beneficiano del medesimo trattamento assistenziale dei minori iscritti; ai detenuti e internati, soggetti in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena (DLgs 230/99, art.1, comma 5).
Nei casi di pendenza del ricorso contro il provvedimento di espulsione o contro il provvedimento di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno (in tal caso, il soggetto dovrà esibire idonea documentazione attestante la pendenza del ricorso).
In ogni caso, anche se non rientra tra le categorie sopra elencate, lo straniero dev’essere comunque tutelato in caso di rischio di malattie, infortuni e maternità. Egli può quindi:
  • Stipulare un’apposita polizza assicurativa presso un istituto privato italiano o straniero, valida sul territorio italiano;
  • Oppure iscriversi volontariamente al S.S.N. previo pagamento di un contributo annuale forfettario.
L’iscrizione volontaria al S.S.N. è prevista altresì per:
  • Lo straniero soggiornante in Italia titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio;
  • Lo straniero regolarmente soggiornante collocato alla pari, come previsto dall’Accordo europeo sul collocamento alla pari (Strasburgo, 1969)
Lo straniero viene iscritto nell’azienda sanitaria locale (ASL) del comune in cui dimora.

L’assistenza sanitaria per lo straniero non iscritto al S.S.N.

Nei casi in cui lo straniero non sia iscritto al S.S.N. il trattamento sanitario viene comunque garantito a pagamento.
Nei confronti di cittadini stranieri provenienti da determinati Paesi con cui l’Italia ha stipulato accordi internazionali bilaterali o multilaterali, l’assistenza sanitaria è prevista secondo le modalità disciplinate dall’accordo stesso e a condizione di reciprocità. La disposizione contenuta nell’articolo 35, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione lascia così impregiudicati eventuali regimi di maggior favore in tema di assistenza sanitaria per gli stranieri in Italia provenienti dai Paesi con i quali esistono accordi in materia vigenti.


I cittadini stranieri che si trovano sul territorio nazionale in condizione irregolare, cioè con permesso di soggiorno scaduto o che abbiano fatto ingresso sul territorio nazionale ma non abbiano seguito le vie e le procedure legali e non abbiano quindi titolo per restare in Italia, hanno comunque diritto a ricevere nei presidi pubblici ed accreditati ogni cura medica urgente o comunque essenziale, ancorché in via continuativa, per malattie ed infortuni e hanno diritto altresì che siano estesi i programmi di medicina preventiva al fine di tutelare la salute individuale e collettiva. In questo modo si vuole assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo per una possibile guarigione. Per comprendere quali casi debbano essere intesi come “cure urgenti” ed “essenziali” lacircolare del Ministero della Salute del 24 marzo 2000, n. 5  ha specificato che:
  • Sono urgenti le cure che non possono essere deferite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;
  • Sono essenziali quelle prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).
In particolare sono garantiti i seguenti trattamenti sanitari:
  • Le prestazioni assistenziali necessarie alla tutela della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;
  • La tutela della salute del minore;
  • Le vaccinazioni nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva;
  • Gli interventi di profilassi internazionale;
  • La profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.
Anche quando si tratta di stranieri non regolarmente soggiornanti, nel caso in cui i richiedenti non dispongano di risorse economiche sufficienti, le prestazioni sono erogate gratuitamente, previa presentazione di una dichiarazione di indigenza (da compilare nell’apposito modulo del Ministero della Salute).

La tutela della salute dello straniero non regolarmente soggiornante è considerata prioritaria rispetto all’interesse dello stesso a regolarizzare la propria permanenza in Italia. È previsto infatti un divieto di segnalazione alle autorità da parte dei sanitari che abbiano in cura lo straniero irregolare, in modo tale che sia garantita una protezione effettiva della persona e della sua integrità. Ai sensi dell’art. 35, comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione, infatti, l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Ai sensi dell’art. 365 del codice penale, la persona che nell’esercizio di una professione sanitaria ha prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, deve informare l’autorità. In mancanza di referto si prevede una multa fino a cinquecentosedici euro.
In particolare:
  •  I delitti per i quali si deve procedere d’ufficio sono ad esempio i delitti contro la vita (omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, omicidio colposo, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, infanticidio) e i delitti contro l’integrità fisica (lesioni volontarie dolose da percosse, maltrattamenti, risse, abuso di mezzi di contenzione).
  •  In ogni caso il sanitario che fornisce assistenza medica non è tenuto all’obbligo di referto quando il questo esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Il Ministero dell’Interno con la Circolare del 27 novembre 2009, n. 12  ha precisato che il divieto di segnalazione trova applicazione anche dopo l’entrata in vigore del reato di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale (art. 10-bis del Testo Unico sull’Immigrazione) specificando che l’obbligo di referto non si applica tutte le volte in cui quest’ultimo può esporre lo straniero a procedimento penale e che, in ogni caso, non si applica in riferimento al reato di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio dal momento che si tratta di una contravvenzione e non di delitto (carattere richiesto dall’art. 365 del codice penale).

A tale divieto previsto per legge si aggiunge altresì il divieto di espulsione, affermato in via giurisprudenziale, per lo straniero irregolarmente presente in Italia che abbia bisogno di cure urgenti e indifferibili. Resta quindi al prudente apprezzamento del giudice di convalida dell’espulsione la valutazione della situazione personale relativamente alle condizioni di salute dell’interessato (vedi Corte Costituzionale, Sentenza 17 luglio 2001, n. 252)

 
Il codice STP ovvero Straniero Temporaneamente Presente

Tra i meccanismi di tutela della riservatezza degli assistiti e in particolare degli stranieri in condizione irregolare, oltre alla garanzia di non segnalazione, è previsto altresì il “codice regionale STP” (Straniero Temporaneamente Presente) ovvero una sorta di tessera sanitaria per lo straniero irregolare.

Lo straniero non deve esibire alcun documento di soggiorno quando si reca presso le strutture sanitarie. L’art. 6, comma 2, del Testo Unico sull’Immigrazione prevede infatti che, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione solo ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

Ciò non esclude comunque che quando il cittadino straniero accede alle strutture sanitarie debba procedere alla registrazione sia pure, in mancanza di documento d’identità, sulla base delle generalità fornite dell’interessato. Il beneficiario delle prestazioni non può infatti rimanere anonimo sia ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità degli operatori sanitari, ma anche per poter riferire all’autorità consolare dello Stato di appartenenza eventuali segnalazioni di malattie infettive e diffusive soggette a notifica obbligatoria (articolo 43, comma 3, del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione).

È stato così predisposto il sistema del codice STP il quale assicura l’anonimato allo straniero attribuendogli un codice identificativo, riconosciuto sul territorio nazionale, valido per la prescrizione e la registrazione di tutte le prestazioni sanitarie erogate.

Il codice, costituito da sedici caratteri, si compone di tre elementi: la sigla STP, i 6 caratteri del codice ISTAT della struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e i 7 caratteri del numero progressivo assegnato al momento del rilascio. Questo codice ha validità di sei mesi ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. È valido altresì per le prescrizioni su ricettario regionale di prodotti farmaceutici. Il codice viene inoltre utilizzato per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso di spese sostenute dalle strutture per l’erogazione di prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali, poste a carico dello straniero ma rimasti insolute. Quando il rimborso o il finanziamento devono essere richiesti al Ministero dell’Interno, l’utilizzo del codice STP consente di effettuare la comunicazione in forma anonima tutelando quindi la riservatezza dello straniero in condizione irregolare.

Per ovviare alle difformità di applicazione delle norme a livello locale, che può variare a seconda della Regione o della realtà locale interessata, è stato concluso un accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, contenente le indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome Italiane. Si tratta di uno strumento operativo finalizzato alla corretta interpretazione e all’uniforme applicazione delle disposizioni esistenti (vedi  Accordo del 20 dicembre 2012). 



Sul Diritto alla salute dei minori stranieri, vai alla pagina dedicata