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26 maggio 2023

Permesso di soggiorno per protezione speciale, come è cambiato dopo il “Decreto Cutro”?


Le risposte alle domande più frequenti

La protezione speciale viene concessa quando, al ricorrere di determinati presupposti, non è possibile l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.

Il permesso di soggiorno per protezione speciale è stato introdotto dalla legge 132/2018 e i presupposti per il suo rilascio erano stati poi ampliati dal Dl 130/2020, convertito nella legge 173/2022 che aveva riformulato l’art. 19 del Testo Unico Immigrazione (TUI), ampliando le ipotesi di divieto di espulsione.

Il DL 20/23 (CD Decreto Cutro), convertito con modifiche nella legge n. 50/23 ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all’articolo 19, restringendone nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Prime indicazioni sulle novità introdotte sono state fornite dal Ministero dell’Interno con la circolare del 13 marzo 2023.

Chi ha diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale?
Il permesso di soggiorno per “protezione speciale”  è regolato innanzitutto  dall’art.32, comma 3, D.Lgs. 28 gennaio 2008 n.25 che ne prevede il rilascio  nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al cittadino straniero richiedente asilo né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma  ritiene  ricorrano i  presupposti  di  cui  all'articolo  19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione (casi di divieto di respingimento). In questi casi la Commissione trasmette  gli  atti  al  questore  per  il rilascio di  un  permesso  di  soggiorno  ((biennale))  che  reca  la dicitura   "protezione   speciale". 

Quali sono i presupposti che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale?
Il permesso per protezione speciale  è rilasciato dal Questore, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dai punti 1 e 1.1. del primo comma dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. Tale articolo protegge la persona dall'espulsione  o dal   respingimento verso  uno  Stato  in  cui  possa  essere  oggetto  di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua,  di  cittadinanza,  di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o  sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un  altro  Stato  nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Parallelamente vengono protette tutte le situazioni in cui esistano fondati motivi di ritenere che lo straniero, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e quelle in cui ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6 del Testo Unico Immigrazione (ovvero il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano).
Nella valutazione di tali motivi la norma prevede che si tenga conto anche dell’esistenza, nello Stato in cui lo straniero sarebbe espulso, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani

Prima della modifica introdotta con la legge n. 50/23 l’ articolo 19, così come modificato nel 2020, escludeva anche la possibilità di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, qualora ciò comportasse una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. In particolare, la norma richiedeva che l’amministrazione, nel valutare la possibile espulsione di uno straniero irregolare, tenesse in ogni caso conto dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Si tratta di un principio che in sede giurisprudenziale (Cass civ, sez.VI, ord. n.7861 del 2022 e S.U. sent. n. 24413/21) era stato ricollegato all’articolo 8 CEDU, il quale riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. La legge n. 50/93, eliminando il terzo e quarto periodo dell’articolo 19, comma 1.1 ha fatto venir meno il divieto di respingimento e espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privato o familiare.  

È possibile richiedere un permesso di soggiorno per protezione speciale senza aver presentato domanda di protezione internazionale?
Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 50/23 tale possibilità sembra essere venuta meno, essendo stata eliminata la possibilità per il questore di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale quando sia stata presentata la domanda per un'altra tipologia di permesso di soggiorno. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell’Interno, non sembra comunque sia più possibile   richiedere il permesso per protezione speciale direttamente alla Questura, ovvero al di fuori delle procedure previste per la protezione internazionale.

Prima della modifica ad opera della legge 50/23 la disciplina era invece diversa. Come chiarito dalla Commissione Nazionale sul diritto di asilo con la circolare del 19 luglio 2021,  il permesso per protezione speciale poteva essere ottenuto dallo straniero in esito a due diversi procedimenti. Il primo coincidente con quello delineato dall’art. 32 coma 3 del d.lgs. 25/2008: la Commissione territoriale, nell’ambito del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, laddove non ne ravvisi i presupposti, ma accerti l’esistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 1.1. dell’articolo 19 d.lgs. 286/98, ne dispone il rilascio, trasmettendo gli atti al Questore affinché vi provveda.

Il secondo poteva invece prendere le mosse da una domanda dello straniero che poteva rivolgersi direttamente al Questore per ottenere il permesso, che poteva essere rilasciato previa acquisizione del parere della commissione territoriale sull’esistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 1.1. dell’art. 19 TUI.

Il permesso per protezione speciale era in ogni caso lo stesso ed era sempre rilasciato dal Questore, sulla base dei medesimi presupposti e cioè nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dai punti 1 e 1.1. del primo comma dell’art. 19 TUI. Tale accertamento poteva però essere effettuato sia a monte dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale che dispone l’inoltro della documentazione al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale  oppure poteva essere richiesto alla medesima Commissione dal Questore cui fosse stata presentata domanda di rilascio del titolo direttamente dallo straniero. Quest’ultima possibilità, a seguito delle modifiche introdotte, sembra essere ora venuta meno.

 

 Come verranno valutate le domande di protezione speciale presentate prima dell’11 marzo 2023?
La legge n. 50/23 ha previsto una disciplina transitoria con cui è stata estesa l’efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all’entrata in vigore del DL 20/23, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l’invito a presentare domanda di protezione speciale.

La norma transitoria prevede inoltre che ai procedimenti di competenza della Commissione  nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in  vigore  del DL 20/23 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Infine, sempre con una disposizione transitoria, è stato disposto che i permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati (ovvero quelli rilasciati perché ritenuto fondato il rischio, in caso di espulsione, di una violazione del diritto alla vita privata e familiare)   possano essere rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere  dalladata di scadenza. Resta ferma la facolta', in via transitoria, di conversione  di tali permessi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se nericorrono i requisiti di legge.

Quale è la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale? Può essere rinnovato?
Il permesso di soggiorno per protezione speciale è di durata biennale Il suo rinnovo è subordinato ad una rivalutazione della situazione da parte della Commissione Territoriale.

È possibile lavorare con un permesso di soggiorno rilasciato per protezione speciale? E' possibile convertirlo in un permesso per motivi di lavoro?
Il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, ma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/23 non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

l Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, su parere dell’Avvocatura di  Stato, ha tuttavia chiarito che in alcuni casi, tale facoltà di conversione è ancora possibile. Si tratta dei casi in cui il permesso di soggiorno per protezione speciale:

-        È stato rilasciato prima del 5 maggio 2023 (data di entrata in  vigore della modifica normativa);

-        È in corso di validità;

-        Ricorrono i requisiti di legge ai fini della conversione.

Tale possibilità vale per tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura  attraverso la quale sono stati rilasciati. Vale quindi sia per i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19 TUI (compresi quelli rilasciati per la tutela della vita privata e familiare), sia per quelli rilasciati su richiesta della Commissione Territoriale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.

Sono infine convertibili anche i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 5 maggio 2023 a seguito di un provvedimento del giudice che abbia dichiarato illegittimo il diniego della amministrazione di concedere la protezione speciale richiesta dal cittadino straniero prima del 5 maggio 2023 (Circolare Min. Interno, Dipartimento P.S. del 29 maggio 2024,  n. 0049449).