E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2023, il DPCM 29 DICEMBRE 2022 con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.
Il nuovo decreto autorizza 75.705 ingressi per lavoro (di cui 44.000 per lavoro stagionale) e 7.000 conversioni di permessi di soggiorno, per un totale di 82.705 quote. Alla conferma delle semplificazioni introdotte lo scorso anno (asseverazione dei requisiti da parte di professioni e associazioni di categoria e "silenzio-assenso" sui nulla osta), si accompagna l'introduzione di una nuova procedura per verificare preventivamente che non ci siano lavoratori già disponibili in Italia. Le domande potranno essere compilate a partire dal 30 gennaio 2023 e inviate a partire dalle ore 9,00 del 27 marzo 2023, tramite il portale servizi del Ministero dell'Interno.
LE QUOTE IN DETTAGLIO
- Ingressi per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo
- Ingressi per lavoro stagionale
- Conversioni
LA PROCEDURA
- La preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale
- Compilazione ed invio delle domande
- L'asseverazione e il silenzio assenso
NORMATIVA
LE QUOTE IN DETTAGLIO
In base al nuovo decreto sono ammessi in Italia 82.705 lavoratori stranieri. La quota complessiva è così ripartita:
Ingressi per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo
30.105 quote vengono riservate alle assunzioni nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale. Tali quote possono essere utilizzate solo dai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.
In particolare dei suddetti 30.105 ingressi:
24.105 sono riservate ai lavoratori cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia - Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
La restante quota di 6.000 ingressi rimane invece a disposizione per l’assunzione dei cittadini di altri Paesi con i quali, nel corso del 2023, entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
Come precisato nella Circolare interministeriale del 30 gennaio 2023, per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (Algeria, Albania, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina). Tale circolare contiene anche ulteriori precisazioni in merito agli adempimenti richiesti per il rilascio dell’attestato conducente da parte dell’Ispettorato.
1000 QUOTE sono riservate ai lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
100 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela
500 QUOTE riservate ai lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro , nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate né vigilate, o ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. Per maggiori chiarimenti sul programma Italia Start Up Visa vai alla pagina dedicata.
Ingressi per lavoro stagionale
Il Decreto riserva, infine 44.000 quote all'ingresso pe lavoro stagionale.
Le quote per lavoro stagionale sono riservate alle seguenti nazionalità: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Novità i quest’anno, la possibilità anche per cittadini georgiani e peruviani di fare ingresso per lavoro stagionale.
Nell'ambito della quota complessiva di 44.000 unità, 22.000 quote sono riservate, per il solo settore agricolo, ai lavoratori nei cui confronti le domande di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (comprende Lega delle Cooperative, Confcooperativ el’Associazione Generale Cooperative Italiane -AGCI-). Tali istanze, fino ad esaurimento della quota riservata saranno valutate con priorità dallo Sportello Unico.
Si ricorda che il ruolo delle Le Associazioni datoriali non si limita, all’inoltro delle istanze, ma le stesse hanno l’impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti. Le associazioni potranno, quindi, procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell’eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro, alla successiva stipula del contratto di soggiorno con attivazione della comunicazione obbligatoria di assunzione. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
1500 delle 44.000 quote sono, infine, riservate agli ingressi per lavoro stagionale pluriennale. Si ricorda che il Testo Unico sull'Immigrazione prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. In tali casi la domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l'anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.
Conversioni
Il nuovo decreto riserva 7.000 quote a coloro che devono convertire in lavoro il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:
- 4400 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. La-- documento non disponibile -- ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10 art. 24 TUI). A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.
- 2000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- 370 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- 200 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall'Italia ma da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- 30 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
La circolare interministeriale ha ribadito che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro utilizzando il modello, disponibile sul sito web del Ministero dell'Interno. Successivamente alla stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.
Per tutte le ipotesi di richieste di conversione le verifiche sulle condizioni vengono effettuate secondo l’ordinaria procedura dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
LA PROCEDURA
La preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale
Un’importante novità introdotta dal decreto flussi 2022 riguarda la necessità che il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori non stagionali o non formati all'estero, verifichi presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso il modulo predisposto da Anpal.
Alla richiesta di nulla osta, pertanto si potrà procedere solo se:
a) il Centro per l’impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
b) il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
c) il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione (qui il modello) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale https://portaleservizi.dlci.interno.it/
Compilazione e invio della domanda
Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023, ovvero 60 giorni dopo la pubblicazione del Decreto flussi sulla Gazzetta Ufficiale. Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023 e saranno, in linea generale, trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Per i cittadini, invece, di quei Paesi il cui accordo di cooperazione in materia migratoria non è ancora in vigore, le domande potranno essere trasmesse solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Prerequisito necessario per la compilazione e l'inoltro telematico delle domande è il possesso di un'identità SPID.
A partire dalle ore 9.00 del 30 gennaio e fino al 22 marzo, sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it.
Diversamente dagli anni passati, al fine di consentire la rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista - nei modelli di richiesta – la possibilità di allegare la documentazione necessaria (tra cui l’autocertificazione sull’indisponibilità di lavoratori già in Italia), in modo da consentire agli Sportelli Unici di iniziare ad esaminarla senza dover convocare i richiedenti per la presentazione di tale documentazione.
Tra la documentazione da allegare alla domanda vi è anche l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri.
Si ricorda, infatti, che è stata confermata anche per il 2023 la procedura semplificata con la quale verranno esaminate le domande presentate nell’ambito del decreto flussi. Si tratta di un importante novità, introdotta con il DL n.73/2022, in base alla quale, fatti salvi i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, la verifica dell’osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri viene demandata a professionisti e organizzazioni datoriali.
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come stabilito dall’art. 44 – comma 5 del d.l.73/22. In tali casi trova, inoltre, applicazione la procedura semplificata prevista dall’ all’art. 27 – comma 1ter del d.lgs. 286/98, in base alla quale la richiesta di il nulla osta al lavoro è sostituita dall’invio allo Sportello Unico di una comunicazione di proposta di contratto di soggiorno che sarà trasmessa per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
Maggior dettagli sui modelli da utilizzare per l’invio della domanda sono contenuti nella Circolare interministeriale del 30 gennaio 2023
Istruttoria
Altra importante novità di quest’anno, anche se in parte già sperimentata in occasione del decreto flussi passato è che, trascorsi trenta giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato – in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda.
QUADRO NORMATIVO
DPCM 29 DICEMBRE 2022
Modulo per la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale
Modello di autocertificazione sull’effettuata verifica di indisponibilità di lavoratori già in Italia
Circolare interministeriale del 30 gennaio 2023 *
Linee Guida start up
Protocolli di Intesa
* ERRATA CORRIGE: Si comunica che nella Circolare interministeriale del 30 gennaio 2023, alla pagina 9 ultimo paragrafo, non è stata per errore indicata anche l’Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), terza cooperativa, unitamente a Legacoop e Confcooperative, costituente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. Pertanto l’AGCI, facendo parte dell’Alleanza delle cooperative italiane, è tra le organizzazioni professionali dei datori di lavoro del settore agricolo riservatarie della quota di 22.000 unità per lavoro stagionale, di cui all’articolo 6, comma 4 del DPCM 29 dicembre 2022, come già individuate in accordo con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.