Decreto flussi 2023-25 - Le quote in dettaglio



a) 136.000 cittadini stranieri per l'anno 2023;

b) 151.000 cittadini stranieri per l'anno 2024;

c) 165.000 cittadini stranieri per l'anno 2025.




In particolare, per l’anno 2024 sono 61.250 le quote riservate all’assunzione di lavoratori subordinati non stagionali e 700 quelle riservate all’ingresso di lavoratori autonomi. Le quote riservate ai lavoratori stagionali sono invece 89.050.
Per il triennio 2023-2025 Saranno ammessi in Italia complessivamente 452 mila cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, così suddivisi:


L'assunzione di lavoratori subordinati è possibile nei seguenti settori: autotrasporto merci per conto terzi e trasporto passeggeri con autobus, settore turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; settore alimentare; cantieristica navale; pesca;

settore degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici; assistenza familiare e socio-sanitaria, settore stagionale turistico-alberghiero. 

Nell’ambito del numero di ingressi complessivi, vengono individuati, sia per il lavoro subordinato non stagionale, sia per il lavoro autonomo, riserve di quote per diverse fattispecie di lavoratori stranieri. In particolare:

5.500 quote (2.380 per lavoro subordinato non stagionale,  120 per lavoro autonomo e 3.000 per lavoro subordinato stagionale) sono riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia;

-  25.000 quote sono riservate ai lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi o intese di cooperazione in materia migratoria. Attualmente i Paesi con cui sono stati stipulati accordi in materia migratoria risultano: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. In aggiunta 20.000 quote vengono riservate ai cittadini di altri Paesi per cui non sono ancora vigenti accordi in materia migratoria, ma entreranno in vigore nei prossimi mesi. In proposito si ricorda che il 20 novembre è entrato in vigore il Memorandum di Intesa tra l'Italia e la Tunisia in forza del quale una quota di 4.000 ingressi  per lavoro subordinato non stagionale sarà riservata ai lavoratori tunisini. 

Per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale le quote riservate ai cittadini di Paesi che hanno concluso accordi in materia migratoria sono pari a:
- 2.000 unità per gli ingressi per lavoro stagionale pluriennale, ossia per quei cittadini stranieri che, appartenenti a quei  Paesi  sopra richiamati che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia,  abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Si ricorda che il Testo Unico Immigrazione (art. 5, co. 3-ter e art. 24, co. 11) prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. In tali casi la domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente;
- 41.000 unità per il settore agricolo. In tal caso le domande dovranno essere presenate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperativeitaliane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane);
- 31.000 unità per il settore turistico. In tal caso le domande dovranno essere presenate, in nome e per conto dei datori di lavoro,  dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. In ogni caso le Associazioni datoriali non si limitano all’inoltro delle istanze, ma hanno l’impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione, fino alla sottoscrizione dei contratti di lavoro, inclusi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla vigente normativa. 
In aggiunta 12.000 quote vengono riservate ai cittadini di altri Paesi per cui non sono ancora vigenti accordi in materia migratoria, ma entreranno in vigore nei prossimi mesi, mentre altre 3.000, come sopra riportato, sono riservate ai lavoratori di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Si ricorda, che per tutti i settori è ammessa la trasmissione della domanda di nulla osta al lavoro  anche da parte delle agenzie di somministrazione con le modalità già individuate dalla circolare del 10 agosto 2023.

Sono, infine, previste  tre diverse riserve di ingressi  in favore di:

a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, fino ad un massimo di 100 unità, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, i settori per cui è possibile l'assunzione restano gli stessi previsti per le altre categorie di lavoratori.
b) apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, fino ad un massimo di 250 unità di cui 180 per lavoro subordinato non stagionale, 20 per lavoro autonomo e 50 per lavoro subordinato stagionale.
In caso di lavoro subordinato, i settori per cui è possibile l'assunzione restano gli stessi previsti per le altre categorie di lavoratori.
c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria fino ad un massimo di 9.500 unità.Come specificato nella circolare interministeriale l'assunzione in tal caso è possibile sia a tempo pieno che parte-time, con la retribuzione prevista dal CCNL di settore e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (503,27 euro mensili). Non è richiesto un particolare reddito del datore di lavoro nel caso quest'ultimo sia affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e presenti la domanda per assumere un lavoratore addetto alla sua assistenza. Negli altri casi, come specificato nella circolare dell'INL del 21 marzo 2023, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Come di regola, possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi. 

Per tutti gli altri comparti lavorativi il reddito idel datore di lavoro (in caso di persona fisica/impresa Individuale) o il fatturato (in caso enti e società), non può essere inferiore a € 30.000,00 annui come espressamente indicato nelle circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e 2066 del 21 marzo 2023.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi è previsto l'ingresso massimo di 500 lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro , nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate né vigilate, o ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. Per maggiori chiarimenti sul programma Italia Start Up Visa vai alla pagina dedicata.

Dal 2023  non sono invece più previste quote per i lavoratori formati all'estero, in quanto il DL 20/2023, come convertito dalla Legge 50/2023 ha modificato l’articolo 23 del Testo Unico dell’immigrazione (D. Lgs. 286/1998), ponendo al di fuori delle quote del Decreto Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Ministero ha adottato e pubblicato le Linee guida dedicate alle modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e i criteri per la loro valutazione.

Per quanto riguarda le conversioni  in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, vengono riservate:
4.000 quote a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. La circolare del ....ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10 art. 24 TUI). A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l’avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.
100 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall'Italia ma da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- 50 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

La circolare interministeriale del 27 ottobre 2023 ha ribadito che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro. Successivamente il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione e al suo invio telematico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Per tutte le ipotesi di richieste di conversione le verifiche sulle condizioni vengono effettuate secondo l’ordinaria procedura dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.


Si ricorda, infine, che dal 2023 non sono più previste quote di conversione da studio/tirocinio a lavoro in quanto Il cd “decreto Cutro”(DL 20 marzo n. 23 convertito nella Legge 5 maggio 2023 n. 50) ha soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità,  possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici, attraverso l'nvio dei modelli VA o Z.