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25 febbraio 2019

Lo straniero ha diritto ad avvalersi delle autocertificazioni al pari del cittadino italiano


La sentenza della Corte di Appello di Milano

La sentenza

 

La disciplina delle autocertificazioni prevista dal DPR 445/2000, nella parte in cui consente ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione, norma di rango primario, secondo cui "Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino…nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge".

È questo quanto ha stabilito la Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 1598 dell'11 ottobre 2018.

La norma di fonte primaria (art. 2 comma 5 TU immigrazione), ad avviso del Tribunale, stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la PA che non può essere derogato da una norma di fonte secondaria (DPR 445/2000).

Il Caso

La vicenda esaminata dalla Corte d'Appello di Milano riguarda una domanda di pensione d'invalidità che l'INPS aveva rifiutato asserendo che, per quanto riguarda il requisito reddituale, lo straniero richiedente non poteva pretendere l'attivazione del procedimento sulla base della sola autocertificazione, non trovando applicazione le norme sulla autocertificazione per gli stranieri, per effetto della esclusione di cui all'art. 3 del DPR 445/2000.

Il ricorrente sosteneva, invece, il proprio diritto di percepire la pensione di invalidità "alle medesime condizioni documentali ammesse per i cittadini italiani e quindi mediante autocertificazione dei redditi prodotti all'estero e delle proprietà possedute all'estero", salve le verifiche successive all'autocertificazione che l'amministrazione ha il dovere di svolgere sia per l'italiano che per lo straniero.

Il quadro normativo

L'art 3 DPR 445/00 (testo unico sulla documentazione amministrativa) prevede che i cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Per cui, al di fuori di questi casi, i cittadini extracomunitari non possono avvalersi delle modalità semplificate di produzione di documenti previsti dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 dovendo documentare fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana.

L'art. 49 comma 1 della legge 289/2002 (Accertamento dei redditi prodotti all'estero) per quanto riguarda i redditi prodotti all'estero ha stabilito: "I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione….".

Il Decreto del Ministero del Lavoro 12 maggio 2003 ha previsto che l'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e, conseguentemente al rilascio delle apposite certificazioni, è affidata all'ente erogatore italiano.

La sentenza

Dal quadro normativo, delineato, emerge ad avviso dei giudice, che il cittadino straniero come quello italiano può autocertificare i propri redditi e nel caso di redditi prodotti all'estero l'autocertificazione è ammessa, sia per gli italiani che per gli stranieri, nei casi  individuati dal DM del 2003.

Nel caso in esame la Corte rileva che se l'Inps, come era suo onere, avesse individuato l'organismo che nella Repubblica Dominicana poteva rilasciare la dovuta certificazione non vi sarebbe stata necessità per l'appellato di rimettersi ad un'autocertificazione.

In ogni caso, afferma la Corte, la disciplina delle autocertificazioni prevista da una norma regolamentare, nella parte in cui consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione, il quale stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la PA che non può essere derogato da una norma di fonte secondaria (DPR 445/2000).

 

Fonte: Asgi