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13 maggio 2019

Protezione sussidiaria: Cassazione sentenza n. 12178/2019


Per riconoscerla non è necessario che venga provata una persecuzione diretta, grave e personale

 

La sentenza

 

 

Non possono essere utilizzati gli stessi parametri valutativi per esaminare la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato e quella per il conseguimento della protezione sussidiaria, trattandosi di istituti che hanno caratteristiche diverse.

La prima sezione civile della Cassazione, con una sentenza dell'8 maggio scorso, si è nuovamente pronunciata sul ruolo attivo che il giudice deve svolgere  nell'istruzione delle domande di protezione internazionale e sul potere-dovere d'indagine (previsto dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25) che impone di procedere officiosamente all'integrazione istruttoria necessaria al fine di ottenere informazioni precise sulla condizione generale attuale del Paese di origine del richiedente.

 

Il caso

La decisione della Cassazione è originata da un rigetto della domanda di protezione internazionale motivato dalla mancata allegazione da parte del richiedente di documentazione atta a comprovare la persecuzione subita. In particolare, il ricorrente aveva lamentato le condizioni disumane e degradanti del sistema carcerario  del suo Paese (Senegal), senza però fornire la prova  di aver subito personalmente tali trattamenti durante il breve periodo di detenzione cui era stato sottoposto per un'obbligazione risarcitoria.

La domanda era stata esaminata dai giudici di merito solo sotto l'ottica prevalente della credibilità soggettiva del richiedente, senza procedere ad acquisire in via officiosa complete informazioni e senza valutare complessivamente la situazione reale del Paese di provenienza del richiedente.

La normativa

L'istituto della protezione internazionale, introdotto nella normativa europea dalla Direttiva 2004/83/CE, recepita in Italia con Decreto legislativo 251 del 19 novembre 2007 ("decreto qualifiche"), e successivamente modificata nel 2011 dalla Direttiva 2011/95/UE, trasposta in Italia con il Decreto legislativo 18 del 21 febbraio 2014, comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

Lo status di rifugiato viene riconosciuto ai sensi della Convezione di  Ginevra del 1951 a  colui che "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra".

La protezione sussidiaria viene invece definita dalla stessa Direttiva 2011/95/UE. É ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti esistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese.

Per danno grave si intende: la condanna a morte o all'esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

L'articolo 8, comma 3, del D.lgs n. 25/2008 prevede che l'esame delle domande avvenga alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati.

 

La sentenza

La Corte ribadisce che in materia di riconoscimento della protezione sussidiaria  è sufficiente che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata,rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, senza che tale condizione debba presentare i caratteri del

"fumus persecutionis". Non è quindi necessario, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poiché tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello "status" di rifugiato politico. (Sez. 6 - l, Ordinanza n. 16275 del 20/06/2018, Rv. 649788).

Pertanto, sostiene la Corte, se la mancata indicazione di elementi individualizzanti relativi alla propria vicenda personale è rilevante per l'esame della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, non altrettanto può sostenersi con riferimento alla protezione sussidiaria.

Nel caso di specie, rileva la Corte, è vero che il mero riferimento alle precarie condizioni delle carceri senegalesi non era sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda, ma ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, il giudice avrebbe dovuto procedere officiosamente all'integrazione istruttoria necessaria al fine di ottenere informazioni precise sulla condizione generale attuale del Paese anche sotto questo profilo.

Fonte: Cassazione

   

 

 

         

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