Corte di Cassazione - sent. 11312 del 26 aprile 2019
Il giudice non può respingere la richiesta di asilo, basando il rifiuto su generiche fonti internazionali che attesterebbero l'assenza di conflitti o di situazioni ostative al rimpatrio nei paesi di provenienza dei migranti, che chiedono la protezione internazionale, perché la loro vita è a rischio. Con la sentenza 11312, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione invita i giudici ad essere più precisi: «è essenziale - si legge nella sentenza - che il giudice del merito rifugga peraltro da formule generiche e stereotipate, e specifichi, soprattutto sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere l'accertamento richiesto».
Sulla base di questi principi la Suprema Corte ha dichiarato "fondato" il di un cittadino pakistano al quale la Commissione prefettizia di Lecce e poi il Tribunale della stessa città, nel 2017, avevano negato di rimanere nel nostro Paese con la protezione internazionale. La difesa dell'uomo ha fatto presente che la decisione era stata presa «in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Pakistan, senza considerazione completa delle prove disponibili» e senza che il giudice avesse usato il suo potere di indagine. Un reclamo accolto.
Per la Cassazione il giudice «è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate», e non di «formule generiche» come il richiamo a non meglio specificate «fonti internazionali».
Il caso dovrà essere riesaminato dal Tribunale di Lecce.
Fonte: Corte di Cassazione