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19 ottobre 2026

In vigore il nuovo regolamento Ue 2026/2280 sui rimpatri


Tra le novità, obbligo di cooperazione, trattenimenti fino a 24 mesi, hubs in Paesi Terzi e ordine europeo di rimpario. Il testo

Sulla Gazzetta Ufficilae dell'Unione Europea del 15 ottobre 2026 è stato pubblicato il REGOLAMENTO (UE) 2026/2280 che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare.

Secondo le nuove norme, i cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell’UE devono lasciare lo Stato membro interessato e cooperare con le autorità. Il mancato rispetto dell’obbligo di cooperare può comportare sanzioni, tra cui la riduzione delle prestazioni e delle indennità concesse conformemente alla legislazione nazionale, il rifiuto degli incentivi previsti per promuovere il rimpatrio volontario, sanzioni pecuniarie o persino sanzioni penali, laddove previste dalla legislazione nazionale.

Viene introdotto un Ordine europeo di rimpatrio, un modulo nel quale gli Stati membri dovranno inserire gli elementi essenziali della decisione di rimpatrio. Ciò fornirà agli Stati membri le informazioni necessarie per riconoscere le decisioni di rimpatrio emesse da altri Stati membri.

Per il momento, il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio resterà volontario e sarà riesaminato tre anni dopo l’entrata in vigore delle nuove norme. La Commissione potrà quindi presentare una proposta legislativa volta a rendere obbligatorio il riconoscimento reciproco.

Vengono introdotte anche misure specifiche per i cittadini di paesi terzi che rappresentano un rischio per la sicurezza. Ad esempio, gli Stati membri potranno imporre un divieto di ingresso a tempo indeterminato, qualora ciò sia giustificato e proporzionato al rischio per la sicurezza rappresentato dalla persona, oppure trattenere tali cittadini di paesi terzi per un periodo superiore a 24 mesi.

Le persone che non hanno il diritto di soggiornare nell’UE e che hanno ricevuto una decisione di rimpatrio potranno essere inviate anche in centri di rimpatrio (return hubs) in Paesi Terzi Ciò richiede la conclusione di un accordo o di un’intesa con il paese non appartenente all’UE interessato. Tali accordi o intese potranno essere conclusi esclusivamente con un paese non appartenente all’UE che rispetti le norme internazionali in materia di diritti umani e i principi del diritto internazionale, compreso il principio di non-refoulement (non respingimento).

I minori non accompagnati sono esclusi da tali accordi o intese.

Il nuovo Regolamento Ue 20226/2280 è già in vigore, tranne che per le norme che richiedono attività preparatorie e che si applicheranno tra un anno.


REGOLAMENTO (UE) 2026/2280 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 2026 che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio