
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 29 settembre 2026, n. 168, che introduce importanti elementi di chiarezza e adeguamento normativo in materia di protezione internazionale, intervenendo in particolare sul regime dei titoli di soggiorno provvisori e sulle procedure applicate nella fase transitoria.
In particolare, l’articolo 4 del provvedimento prevede che il documento che dal 12 giugno 2026 viene rilasciato al richiedente asilo a seguito della nuova procedura prevista in attuazione del patto Immigrazione e asilo, avrà una validità annuale, decorrente dalla data in cui la domanda di protezione internazionale è registrata, è rinnovabile e consente l'esercizio dell'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, decorsi novanta giorni dalla data di formalizzazione della domanda.
Il contesto normativo e la fase transitoria
Le nuove misure si inseriscono nel percorso di armonizzazione del sistema italiano con gli standard europei delineati dal Regolamento (UE) 2024/1348 (Regolamento procedure) e dal precedente D.L. 100/2026.
Il Regolamento 2024/1348 (Regolamento procedure) ha distinto tre fasi nella presentazione della domanda di protezione internazionale: la manifestazione della volontà di presentare la domanda (art. 26), la registrazione della domanda (art. 27); la formalizzazione della domanda (articolo 28),che deve avvenire entro 21 giorni dalla registrazione e nelle procedure di frontiera entro 5 giorni.
L’articolo 11, lettere lettere g) ed h) del DL 100/2026, convertito con la legge n.146/2026, adeguano la disciplina nazionale della presentazione della domanda di protezione internazionale alla nuova scansione procedimentale delineata dal Regolamento.
In particolare, la lettera g) modifica l’art. 26 del D.Lgs. 25/2008 affidando alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale il compito di autorità principale deputata a ricevere le manifestazioni di volontà di ottenere la protezione internazionale per il tramite di soggetti esterni convenzionati.
Dopo l’articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sono stati poi introdotti due nuovi articoli: 26-bis e 26-ter - volti a ridefinire la fase iniziale della procedura di protezione internazionale, distinguendo il momento della registrazione della domanda da quello della sua formalizzazione.
Il nuovo articolo 26-bis disciplina la registrazione della domanda di protezione internazionale, affidandone la competenza alla questura o all’ufficio di polizia di frontiera.
Attraverso l’introduzione di un nuovo articolo 26-ter nell’ambito del d.lgs. n. 25/2008 viene poi disciplinata la fase di formalizzazione della domanda di protezione che viene effettuata presso le Commissioni territoriali, tramite soggetti esterni convenzionati, gestori dei centri o la questura.
Per gestire il passaggio al nuovo sistema, è stata prevista una disciplina transitoria valida fino al 30 aprile 2027. In questo periodo intermedio, la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione sono state temporaneamente unificate in un'unica operazione svolta dalle Questure e dagli Uffici di Polizia di Frontiera. La domanda di protezione internazionale si considera quindi formalizzata al momento della registrazione effettuata presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti.
Il documento rilasciato in esito alla formalizzazione (o alla registrazione nella fase transitoria):
- Certifica la qualità di richiedente protezione internazionale.
- Ha valore di documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. 445/2000.
- Ha validità annuale, rinnovabile
- Consente l’esercizio di attività lavorativa
- Garantisce fin da subito l'effetto sospensivo contro l'espulsione e il diritto di soggiorno sul territorio nazionale (non-refoulement
Questo documento sostituisce il permesso di soggiorno cartaceo che non viene più rilasciato a far data dal 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del D.L. 100/2026, ad eccezione per i titoli già rilasciati e che necessitano di essere rinnovati, nonché nei casi in cui la domanda sia stata formalizzata prima del 12 giugno e ricada quindi nella disciplina previgente
Decreto legge n.168/2026