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09 marzo 2026

Lavoro, illegittimo escludere dalle selezioni candidati con permesso di soggiorno in scadenza


Per il Tribunale di Milano è discriminatorio escludere dalle selezioni per l'assunzione i cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno abbia una validità residua inferiore rispetto a quella del contratto proposto

La scadenza imminente del permesso di soggiorno non può essere una barriera all'accesso al lavoro. Il datore può e deve assumere il lavoratore straniero, solo verificando la regolarità del soggiorno, senza anticipare indebitamente oneri burocratici a carico del lavoratore. Appare, pertanto, discriminatoria la pratica aziendale volta a escludere dalle selezioni per l’assunzione i cittadini extra-UE il cui permesso di soggiorno abbia una validità residua inferiore alla durata della missione lavorativa proposta. È questo il principio stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano (sez. Lavoro,)  n. 144 del 15 gennaio 2026.

Il caso

Il ricorso promosso riguardava la pratica di un agenzia per il lavoro volta a negare l'assunzione (o a ridurre forzatamente la durata del contratto) ai lavoratori stranieri sulla base della sola scadenza cronologica del titolo di soggiorno, indipendentemente dalle capacità professionali.
La giustificazione addotta era di natura penalistica: evitare la responsabilità ex art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione. Per poter stipulare un contratto con scadenza successiva a quella del permesso, la società pretendeva che il lavoratore producesse già in sede di selezione — anche mesi prima della scadenza — la ricevuta della domanda di rinnovo.

La decisione

Il cuore della decisione risiede nell'interpretazione degli obblighi di legge relativi al rinnovo del permesso di soggiorno e alla regolarità del rapporto di lavoro. Il Giudice ha chiarito che:

  • L’obbligo di mantenimento in servizio: Il datore di lavoro è tenuto a mantenere in servizio il dipendente anche dopo la scadenza del permesso, purché sia stata presentata domanda di rinnovo nei termini.
  • I 60 giorni e la ricevuta: Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998, lo straniero deve richiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza. La legge tutela il lavoratore (e il datore) durante l'attesa del rinnovo: la semplice ricevuta della richiesta permette di soggiornare e lavorare legittimamente fino a eventuale comunicazione contraria della Questura.
  • La discriminazione in fase di assunzione: Il Tribunale ha stabilito che pretendere la prova del rinnovo già in sede di selezione (quando la scadenza non è ancora imminente) costituisce uno "svantaggio particolare" ingiustificato. Il rischio penale per il datore scatta solo se il lavoratore viene mantenuto in servizio dopo la scadenza del permesso senza che sia stato chiesto il rinnovo, non certo al momento della firma di un contratto futuro. Si ricorda, inoltre che, gli artt. 5, comma 9-bis, e 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 prevedono un periodo di “tolleranza” di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per chiederne il rinnovo o la conversione.
Sentenza n. 144/2026

 

 

         

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