Secondo l’art. 5 comma 9 del testo unico immigrazione (D.lgs. n. 286/98), in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il permesso di soggiorno va rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda. In linea generale, tuttavia, tale termine non è perentorio. Ciò significa che la pubblica amministrazione non incorre in alcuna particolare conseguenza se viene superato. Si tratta, dunque, di un termine puramente indicativo.
È possibile svolgere attività lavorativa nell’attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno?
Si, l'art. 5 comma 9-bis del TUI prevede espressamente la possibilità di svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Tale disposizione dettata per i richiedenti un permesso per motivi di lavoro è stata, successivamente, estesa anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque abilitano al lavoro (cfr nota del 7/5/2018 del Ministero del lavoro e dell’Ispettorato nazionale del lavoro).
In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno quindi, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine le procedure, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa.
Tale attività lavorativa può essere legittimamente svolta a condizione che sia stata rilasciata dall’Ufficio immigrazione della Questura o dall’Ufficio postale l’apposita ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo (prima della scadenza) del permesso.
Nel caso in cui, poi, la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno venisse respinta, la possibilità di lavorare viene immediatamente meno.
I richiedenti protezione internazionale possono lavorare in attesa della decisione sulla domanda di asilo?
Si, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. La ricevuta della presentazione della domanda di riconoscimento di protezione internazionale costituisce un permesso di soggiorno provvisorio.
Chi ha richiesto un permesso di soggiorno per protezione temporanea può lavorare in Italia in attesa del rilascio del permesso?
Si, l’articolo 2 del DPCM del 28 marzo 2022 consente espressamente al beneficiario della protezione temporanea l’accesso al mercato del lavoro. Tale articolo richiama quanto previsto dall’ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, secondo il quale “lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura”. È pertanto possibile iniziare sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea a svolgere attività lavorativa con la sola ricevuta, anche se ancora non è stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno. Si tratta di una possibilità già in generale prevista dall’articolo 5, comma 9 bis, del Testo Unico Immigrazione ed espressamente richiamata nell’ordinanza di protezione civile a cui il DPCM rimanda. Non ci sono, pertanto, impedimenti all’assunzione sin da subito da parte di un datore di lavoro in Italia di un cittadino proveniente dall’Ucraina in possesso della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea. Come assumere una persona ancora in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno? I datori di lavoro (o loro intermediari, quali i consulenti per il lavoro, le agenzie per il lavoro, ecc.), che intendono assumere lavoratori in possesso della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno devono inviare il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione. Il modello “UNILAV” va inviato telematicamente tramite il sito https://www.co.lavoro.gov.it/co/Login.aspx e contemporaneamente si assolvono gli obblighi di comunicazione a:
• Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS);
• Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL);
• altre forme previdenziali sostitutive o esclusive;
• Prefettura.
Nel campo, riguardante il “titolo di soggiorno” è possibile selezionare il menu a tendina e indicare “in attesa di rilascio” oppure “in rinnovo”.
L’accesso è consentito a tutti i soggetti obbligati e abilitati che siano stati autorizzati tramite Accreditamento. Il modello contiene anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto per legge, tra cui il pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa. Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, che può essere instaurato a seguito della comunicazione effettuata all’INPS, entro le 24 ore del giorno precedente, la comunicazione è valida ai fini dell’assolvimento dei suddetti obblighi. https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-assumere-un-lavoratore-domestico In caso di assunzione di uno straniero ancora in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, nel campo del modello UNILAV relativo al titolo di soggiorno andrà indicato “in attesa di permesso” e non servirà mettere alcuna data di scadenza.
In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è possibile effettuare l’iscrizione anagrafica in un Comune italiano?
L’iscrizione anagrafica è il presupposto per esercitare importanti diritti fondamentali e civili, quali: l’accesso all’assistenza sociale, l’iscrizione al SSN per stranieri regolarmente soggiornanti, il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche, la richiesta della patente di guida italiana o conversione della patente di guida esteraSecondo unacircolare del 2007 del Ministero dell’Interno Il cittadino straniero che ha fatto il primo ingresso in Italia per motivi di lavoro può, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, chiedere l’iscrizione anagrafica. Per analogia, il principio giuridico applicato nel caso del lavoratore straniero, trova accoglimento anche nel caso di primo ingresso in Italia per motivi di ricongiungimento familiare. La Circolare del Ministero dell’Interno n.43 del 2 agosto 2007 prevede che il cittadino straniero ricongiunto ad un familiare in base all’art. 29 del D. Lgs. 286/98 possa procedere alla richiesta di iscrizione anagrafica esibendo:
- Passaporto in corso di validità;
- visto di ingresso;
- ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale provante l’invio della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
- copia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, l'iscrizione all'Anagrafe comunque non decade.
In attesa del rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo è possibile effettuare l’iscrizione anagrafica?
In seguito alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, al richiedente asilo viene rilasciato l’attestato nominativo, che costituisce il primo titolo di soggiorno in suo possesso. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni costituisce permesso di soggiorno provvisorio» (Art. 4, c. 3, D. Lgs. 142/15). L’attestato nominativo è titolo di soggiorno provvisorio, costituisce documento di riconoscimento e non reca data di scadenza.
L’attestato nominativo da al richiedente asilo il diritto di:
- richiedere l’iscrizione anagrafica e la residenza;
- iscriversi al SSN in base al domicilio;
- svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dal rilascio;
- frequentare corsi di istruzione, anche professionale;
- circolare liberamente sul territorio nazionale.
Nelle more dell’emissione del permesso per richiesta asilo, ove siano superati i 6 mesi dal rilascio del cedolino, l’autorità appone un timbro che ne rinnova e certifica la validità e, pertanto, la perdurante condizione di regolarità del richiedente sul territorio nazionale.
È possibile iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale in di fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?
Si, con la ricevuta attestante la richiesta di primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è possibile chiedere l’iscrizione al SSN. Per saperne di più sulla documentazione da presentare clicca qui
È possibile aprire un conto corrente di base se si è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno?
La titolarità di un conto corrente costituisce un diritto fondamentale poiché, in assenza, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro, nonché accedere alle prestazioni sociali e assistenziali introdotte dallo Stato italiano. Il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori la retribuzione in contanti è, infatti, punibile con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. Per la legge italiana, chi vuole aprire un conto corrente deve presentare i suoi documenti d’identità in corso di validità (o altro documento di riconoscimento considerato equivalente ai sensi della normativa vigente) e il codice fiscale. Ai cittadini non–EU spesso viene richiesto anche il possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno
Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno è possibile quindi aprire un conto corrente di base alla posta o in banca. Per aprire un conto corrente di base non è necessario un certificato di residenza, trattandosi di un istituto pensato anche per i senza fissa dimora.
In caso di problemi è possibile presentare, gratuitamente e senza l'assistenza di un legale, un esposto alla Banca d'Italia attraverso la piattaforma "Servizi on line".
Un richiedente asilo ancora in attesa del rilascio del permesso di soggiorno può aprire un conto corrente di base?
Si, come chiarito dalla Circolare ABI del 19 aprile 2019 anche un richiedente asilo può aprire un conto corrente di base alla posta o in banca, i documenti da presentare sono:
- il codice fiscale;
- il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo, oppure
- la ricevuta della presentazione della richiesta di protezione internazionale (che viene data quando si verbalizza la domanda). Questa ricevuta deve essere “in corso di validità; riportare il nome e la data di nascita del richiedente, avere la fotografia.
Hanno diritto all'assegno unico i titolari di un permesso di soggiorno in fase di rinnovo?
Si, come chiarito dall'Inps nel messaggio del 25 luglio 2022 se il permesso di soggiorno è scaduto, "può essere ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione".
È possibile rilasciare documenti di guida o di circolazione agli stranieri in attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno?
Si, come chiarito dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "non sussistono dubbi interpretativi circa la possibilità di rilasciare documenti di guida e di circolazione anche in capo ai cittadini extracomunitari che siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato” e che “Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce l’unica ed esclusiva condizione che gli UMC sono tenuti ad accertare.”.Tali precisazioni sono ovviamente applicabili anche al caso di cittadini extra-UE giunti in Italia ai sensi e per gli effetti del cd. “decreto flussi”.
La ricevuta postale o quella rilasciata dalle competenti autorità di P.S, attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, consente quindi l’esercizio delle seguenti facoltà:
- ammissione e svolgimento degli esami teorici e pratici, per ottenere la patente;
– rilascio dei documenti di abilitazione alla guida, compresa l’ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patente estera;
– rinnovo di validità ed aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida; – rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
– rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, ecc..);
– aggiornamento e duplicazione dei documenti di circolazione.
In fase di primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è possibile, come chiarito dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 novembre 2023 acquisire la Carta di qualificazione conducente (CQC), ovvero il documento abilitativo necessario per condurre mezzi di trasporto di peso uguale o superiore a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci o di persone.
E' possibile in fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno rientrare nel proprio Paese di origine? E viaggiare in un altro Stato Ue?
Mentre chi ha il permesso di soggiorno in corso di validità può muoversi liberamente nell’area Schengen nonché può recarsi nel Paese di origine e fare rientro in Italia senza formalità, chi è in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno può solo rientrare nel proprio Paese di origine a condizione che il viaggio di andata o di ritorno non preveda il transito in un Paese dell'area Schengen. L’interessato dovrà portare con sé il passaporto, il permesso di soggiorno scaduto e la ricevuta dell'ufficio postale (cedolino) per dimostrare l’avvenuta richiesta di rilascio o rinnovo del permesso.
Non è invece possibile viaggiare per qualsiasi motivo, salvo autorizzazioni specifiche, nei Paesi dell'area Schengen, fino al rinnovo del titolo di soggiorno. In caso di necessità ed urgenza, la Questura competente potrà rilasciare un permesso di soggiorno cartaceo – anche prima della chiusura del procedimento relativo al rinnovo del titolo scaduto – per permettere al cittadino straniero di circolare negli altri Paesi del cosiddetto Spazio Schenghen.
Coloro che sono in attesa del primo rilascio di permesso, e sono muniti di “Visto per lunga durata”, possonoi viaggiare negli altri Stati Ue fino a 3 mesi, nel periodo di validità del visto.
Nel caso si sia in attesa della risposta sulla domanda di regolarizzazione, si segnala che la ricevuta dell’inoltro telematico dell’istanza non è un documento valido per rientrare in Italia e che, quindi, non è consigliabile lasciare l’Italia quando la procedura è ancora pendente.
E' possibile se si è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno ricevere l'indennità di disoccupazione o le altre prestazioni economomiche a sostegno del redditto erogate dall'INPS?
Si, anche i cittadini stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno hanno diritto a ricevere le "prestazioni economiche a sostegno del reddito, di varia natura", erogate dall'INPS, come per esempio le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll o il bonus asilo nido. Lo ha confermato l''INPS nel messaggio n.1589 del 22 aprile 2024, lrichiamando una Direttiva del Ministero degli Interni del 5 agosto 2006, in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. Tale direttiva specifica che "Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora: [...] - sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”. L'INPS ha quindi confermato che le strutture territoriali, a seguito dell'accertamento dei requisiti di legge prescritti per il riconoscimento del diritto in relazione alla prestazione richiesta, dovranno disporre il pagamento della relativa misura richiesta dall'assicurato in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno. Il pagamento dovrà essere effettuato con riserva di restituzione nel caso di diniego di rinnovo.