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11 aprile 2025

Come convertire il permesso di soggiorno da stagionale in subordinato non stagionale?


Le risposte alle domande più frequenti

 

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale consente di svolgere solo attività di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Tale permesso ha una durata massima di nove mesi, ma può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (determinato od indeterminato) di carattere non stagionale. Il DL 145/2024 ha posto queste conversioni al di fuori delle quote dei decreti flussi, quindi la domanda di conversione può ora essere fatta  in qualunque momento dell’anno e  senza alcun limite numerico.

Quando può essere richiesta la conversione in lavoro subordinato non stagionale di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale?
A seguito delle modifiche normative introdotte con il DL 145/2024 le domande di conversione del permesso di soggiorno possono essere presentate al di fuori delle quote previste dai decreti flussi e quindi a prescindere dai c.d. click day. Le domande possono quindi essere presentate in qualsiasi momento dell’anno.

È possibile convertire un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale già scaduto?
L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, prevede che il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l'immigrazione di  convertire il proprio titolo di soggiorno in  permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. La norma non prevede alcun termine perentorio entro il quale presentare la relativa istanza, né richiede espressamente che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia ancora in corso di validità al momento della domanda di conversione. In via generale, gli artt. 5, comma 9-bis, e 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 prevedono un periodo di “tolleranza” di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per chiederne il rinnovo o la conversione.
La giurisprudenza ha inoltre, in diverse occasioni, rilevato che il termine di scadenza del permesso di soggiorno "sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione" (C.d.S., Sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995; TAR Lazio, sentenza n. 1840/2024). In forza di tale interpretazione, quindi, il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non è un ostacolo alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali, in particolare l’offerta di un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati (C.d.S., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 5604, T.A.R. Puglia, ordinanza n. 83 del 27 febbraio 2025 ).

Quali sono i requisiti necessari per richiedere la conversione in lavoro non stagionale di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale? I lavoratori stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale possono chiederne la conversione in un permesso per lavoro non stagionale a condizione che abbiano prestato almeno 3 mesi di lavoro stagionale, oppure, per quanto riguarda il settore agricolo, almeno 13 giorni mensili per un totale di 39 giornate (circolare 5969 del 27.10.2023)

Per quali tipologie contrattuali di lavoro è possibile convertire il permesso di lavoro stagionale?
E’ possibile convertire il permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, in presenza di qualsiasi offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, a patto che la stessa garantisca un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (E 538,69 al mese).

È possibile convertire un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per motivi di lavoro autonomo? E in un permesso per motivi familiari?
La legge consente unicamente la conversione del permesso rilasciato per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. Non è quindi possibile convertire tali permessi in permessi per lavoro autonomo.
Ai sensi dall’articolo 30 del D.lgs. n. 286/98 è, invece, in ogni caso possibile, in presenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, la conversione in un permesso per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.

È possibile convertire un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per attesa occupazione?
No, non è ammessa la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per attesa occupazione.
L’attuale disciplina prevede che lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. Fermo restando il limite di nove mesi, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto.
In base alle nuove disposizioni contenute nel DL 145/24,In caso di perdita del posto di lavoro, il lavoratore stagionale ha sessanta giorni decorrenti dal termine finale del precedente contratto di lavoro, entro il quale può trovare la nuova offerta di lavoro stagionale, dopo di ché dovrà abbandonare il territorio nazionale. In base alle nuove norme, inoltre,  i lavoratori stagionali devono iscriversi sulla c.d. piattaforma SIISL (sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, istituito dal DL n. 48/23) a seguito dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’eventuale nuovo rapporto di lavoro dovrà essere obbligatoriamente intermediato

In caso di domanda di conversione è necessario che il lavoratore rientri nel proprio Stato?
No, non serve che il lavoratore rientri in Patria per il rilascio di un ulteriore visto

Come si richiede la conversione del permesso per lavoro stagionale?
La domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in lavoro subordinato deve essere inoltrata telematicamente dallo straniero titolare del permesso di soggiorno (o da altro soggetto accreditato quale ad esempio un patronato) attraverso il portale del Ministero dell'Interno che la indirizza allo Sportello per l'Immigrazione della provincia di residenza del lavoratore straniero. Per accedere al portale è necessaria un’identità digitale SPID o CIE.
La compilazione e l’invio delle domande potrà essere effettuata tramite il Portale, accedendo dalla sezione “compila domande”, cliccando su “nulla osta per motivi di lavoro”, dalla finestra di dialogo “scegli una domanda” e poi scegliendo “Conversioni fuori quota e progetti speciali” e compilando il modello VB, utilizzabile anche se non ancora  aggiornato con le ultime modifiche normative,
Le istruzioni operative per la compilazione della domanda, contenute nel Manuale che si trova sul Portale ALI, precisano cha alla domanda di conversione devono essere allegati i seguenti documenti:

- Attestazione dello svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi;

- Modello UNI-LAV (comunicazione obbligatoria di assunzione per lavoro stagionale);

- Permesso di Soggiorno del richiedente (nel caso il permesso non sia stato ancora rilasciato nella domanda dovrà essere indicata la data della richiesta e il numero dell’assicurata rilasciata);

- Passaporto (o altro documento di identità equipollente in corso di validità) del lavoratore;

- Autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa (datore di lavoro) alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta

- Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro (art. 30-bis D.P.R. n. 394/1999);

- Copia del documento di identità del datore o del legale rappresentate della società richiedente (se quest'ultimo è straniero, anche la copia del titolo di soggiorno);

- Proposta di contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato, o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali (art.30 bis D.P.R. n. 394/1999) e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (art. 3, comma 6, L. 335/1995), incluso l’impegno al pagamento alle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;

- Certificato di idoneità alloggiativa da richiedere al comune di appartenenza oppure la ricevuta di richiesta dello stesso;

- Eventuale Dichiarazione di Cessione di Fabbricato presentata alla questura di competenza;

- Eventuale documento che conferma lo stato di rifugiato/apolide.

Resta fermo che è possibile allegare qualsiasi altra documentazione aggiuntiva utile all’accoglimento dell’istanza. Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti, verrà consegnata sia al datore di lavoro che allo straniero una copia del contratto di soggiorno firmato da entrambe le parti e vidimato; inoltre verrà rilasciato al cittadino straniero il kit per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro.

 

 

         





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