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31 gennaio 2025

Cos'è l'assegno di inclusione? Gli stranieri ne hanno diritto?


Le risposte alle domande più frequenti

L’Assegno di Inclusione (ADI), o reddito di inclusione, è una misura di sostegno al reddito per coloro che sono in difficoltà economiche, che viene erogata dal 1° gennaio 2024 in sostituzione al Reddito di Cittadinanza (RdC).

Dal 2024, sono stati previsti 2 strumenti per contrastare la povertà ed esclusione sociale, ovvero:
- il nuovo Assegno di Inclusione;
- il Supporto per la Formazione e il Lavoro 

Quali sono i requisiti soggettivi necessari per avere diritto all’assegno di inclusione?

Per poter richiedere l’assegno di inclusione è necessario essere:

- cittadini italiani o dell’Unione Europea;
- cittadini stranieri familiari di cittadino italiano o dell’Unione Europea titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per  familiare si intende il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione una unione registrata sulla base della legislazione dello Stato membro che equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;
- cittadini stranieri con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; ovvero apolidi riconosciuti o stranieri titolari dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, o del permesso di soggiorno per casi speciali (art. 6, comma 3, del DL 145/24)

- residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (requisito non richiesto ai titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali- art. 18 ter – art. 6, comma 3, del DL 145/24 ).

Il titolo di soggiorno e di residenza devono essere soddisfatti congiuntamente. I cittadini stranieri devono, pertanto, oltre ad avere 5 anni di residenza regolare in Italia, anche essere titolari, di uno  dei titoli di soggiorno sopra  indicati. I requisiti di residenza e soggiorno sono previsti solo in capo al richiedente dell’Assegno di Inclusione

Quando si intende interrotta la continuità della residenza?

La continuità della residenza si intende interrotta nel caso di:

  • assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi;
  • assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 4 mesi, anche non continuativi, nell’arco di 18 mesi.

Per motivi documentati di salute grave, l’assenza non fa perdere la possibilità di richiesta.

Chi non ha diritto all’assegno di inclusione?

Per ottenere l’Assegno di Inclusione, non bisogna:   

  • essere sottoposti a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;  
  • avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), non inferiori ad un anno nei 10 anni precedenti la richiesta. La presenza di una condanna impedisce l’accesso alla misura ADI a prescindere dal locus commissi delicti e dal fatto che si tratti di una sentenza emessa da un Tribunale straniero.

Non ha diritto, inoltre, diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

Chi può richiedere l’assegno di inclusione?

L’Assegno di Inclusione spetta ai nuclei familiari con all’interno almeno un componente:
- minore;
- con disabilità;
- anziano con più di 60 anni;
in condizione di svantaggio la cui situazione rientri nelle casistiche dell’elenco pubblicato dal Ministero del Lavoro, a cui ai sensi dell’articolo 6 del DL 145/24 si aggiungono le vittime di sfruttamento lavorativo.

E' necessario essere residenti in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio. Tale requisito è esteso anche ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.

Quando e come fare la domanda per l’Assegno di Inclusione?

La domanda ADI può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno, ma l’Assegno di Inclusione sarà attivo dal mese successivo a quello in cui il richiedente sottoscrive il Patto di Attivazione Digitale, ovvero il patto dove si impegna a svolgere il lavoro assegnato.

La domanda di ADI può essere presentata all’INPS in via telematica attraverso il sito, accedendo con le proprie credenziali, clicca qui, tramite i patronati o presso i Centri di Assistenza Fiscale.

Una volta inviata la domanda e ricevuto l’esito positivo, l’Assegno di Inclusione sarà attivo dal mese successivo a quello in cui si sottoscrive il Patto di Attivazione Digitale, cioè il patto dove ci si impegna a svolgere il lavoro assegnato

Il beneficio viene erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.

Cosa si deve fare per avere l'assegno di Inclusione?

Chi riceve l’assegno di iInclusione deve:

  1. frequentare scuole di istruzione per adulti di base o equivalenti, se si  hanno tra i 18 e i 29 anni e non hanno si è completato l’obbligo scolastico;
  2. iscriversi al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e accettare un impegno digitale per avviare un percorso di integrazione sociale e lavorativa. Sono esclusi da questo percorso:
    • chi percepisce la pensione o ha un’età pari o superiore a 60 anni;
    • i componenti affetti da disabilità;
    • i componenti con carichi di cura verso i componenti del nucleo familiare;
    • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza.

Quanto si percepisce con l’assegno di inclusione?

L’importo dell’Assegno di Inclusione 2024 varia in base alla composizione del nucleo familiare e al valore ISEE. L’importo può essere di:

  • minimo 480 € annui e massimo 6.500 € annui, moltiplicati per la scala di equivalenza, a cui si possono aggiungere al massimo altri 3.640 € annui per chi vive in affitto,
  • fino ad un massimo di 8.190 € annui, moltiplicati per la scala di equivalenza, a cui si possono aggiungere al massimo altri 1.950 € annui per chi vive in affitto, che spettano ai nuclei composti:
    • solo di persone di età pari o superiore a 67 anni;
    • da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. 

Quanto deve essere l’ISEE per l’assegno di inclusione?

Per avere diritto all’assegno di inclusione, l’ISEE non deve essere superiore a €10.140 

Quali altri requisiti economici sono richiesti per poter beneficiare dell’assegno di inclusione?

Per poter beneficiare dell’assegno di inclusione, nessun membro del nucleo familiare deve possedere:

  • autoveicoli, immatricolati negli ultimi 36 mesi, con cilindrata superiore a 1.600 cc;
  • motoveicoli, immatricolati negli ultimi 36 mesi, con cilindrata superiore a 250 cc;
  • navi, imbarcazioni da diporto o aeromobili di ogni tipo.

Chi prende l’assegno di inclusione prende anche l’assegno unico?

L’Assegno di Inclusione è esente dal pagamento  dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e può essere percepito anche se si è già percettori dell’assegno unico.

Quando scade l'assegno di inclusione?

L’Assegno di Inclusione ha una durata di 18 mesi, con la sospensione di 1 mese per poterlo, poi, rinnovare di nuovo per altri 12 mesi.

Per saperne di più sull’ADI vai alla pagina dedicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Riferimenti normativi:

-       Articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

-       Circolare Inps n. 105 del 13 dicembre 2023

-       Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), apporta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alcune modifiche alla disciplina delle misure di Assegno di Inclusione (ADI) e di Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

-       Articolo 6, comma 3, del decreto- legge  n. 145 dell’11 ottobre 2024, convertito con modificazione dalla legge del 9 dicembre 2024, n. 187

(Ultimo aggiornamento 31 Gennaio 2025)