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05 maggio 2026

Assegno unico, cade il vincolo della residenza. Il sostegno esteso anche ai figli residenti in Ue


La modifica introdotta in risposta ad una procedura della Commissione europea, non ricomprende i figli residenti nei Paesi extra-Ue

Con l’approvazione della Legge  n. 50/2026, con la quale è stato convertito in legge il DL n. 19/2026 (il cd decreto PNRR) sono stati introdotti importanti cambiamenti alla normativa che regolamenta l’erogazione dell’Assegno unico universale (AUU) per i figli a carico,  adeguando la normativa italiana ai principi europei

Si tratta di una modifica, che riguarda in particolare i lavoratori europei e le famiglie con figli residenti in un altro Stato UE. La modifica rispondere all’esigenza di risolvere una procedura di infrazione avviata nel 2024 dalla Commissione europea che aveva ritenuto discriminatori, con riferimento ai cittadini UE,  due requisiti previsti dalla normativa italiana sull’assegno unico, ossia l'obbligo di residenza in Italia per almeno due anni e il vincolo che i figli fossero residenti sul territorio italiano. Secondo la Commissione, entrambe le limitazioni risultavano contrastanti con il principio di libera circolazione (rappresentando un ostacolo indiretto alla mobilità tra uno stato membro e l’altro) e la seconda risultava contrastante anche con l’art. 67 Regolamento 883/04/CE a norma del quale “Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro”.

La prima modifica apportata al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 dall’articolo 7 bis della Legge n. 50/2026, consiste nell’abrogazione del requisito di residenza biennale, anche non continuativa, in Italia (che poteva essere sostituita dal requisito alternativo del “contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale)

La seconda modifica riguarda invece il luogo di residenza dei figli per i quali è possibile richiedere l’assegno: mentre sino ad ora, per l’assegno venivano computati esclusivamente i figli residenti in Italia e conviventi, e come tali inclusi nell’ISEE, la nuova norma prevede che ai fini dell’attribuzione dell’AUU “si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente“.

Le nuove norme sono in vigore dal 21 aprile 2026.

Legge n. 50/2026 - Art. 7-bis (, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)
Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Ai soli fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente"
b) all'articolo 3, comma 1:
    1) all'alinea, le parole: "di cittadinanza, residenza e soggiorno" sono soppresse;
    2) alla lettera a), le parole: "titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente," sono soppresse;
    3) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o eserciti un'attività di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente";
    4) la lettera d) è abrogata;
c) all'articolo 6:
     1) al comma 1 è premesso il seguente: "01. Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 1 è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia";
     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda di cui al comma 1 è presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, è rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno".