La Corte costituzionale, con la sentenza del 3 gennaio 2025, ha dichiarato, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, l’illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento del 7 novembre 2005, numero 15, nella parte in cui richiede, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.
La Corte di cassazione aveva censurato tali previsioni, in quanto contrastanti con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) e con l’articolo 117, primo e quinto comma, della Costituzione, in relazione al principio di parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, nei settori delle prestazioni sociali e dell’accesso all’alloggio.
La Corte costituzionale ha ribadito un principio più volte sancito negli ultimi anni, ovvero che con riferimento a prestazioni che assicurano un’esistenza dignitosa e sono funzionali alla piena realizzazione della persona umana e all’effettivo esercizio degli altri diritti costituzionali, la previsione del requisito della residenza di dieci anni sul territorio della nazione non è sorretta da una valida ragione giustificatrice e non presenta alcuna correlazione con il bisogno abitativo. Si tradirebbe altrimenti «il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».
Il requisito della residenza protratta, nella sua rigidità, rileva la Corte, «pregiudica proprio chi sia costretto a trasferirsi di frequente, per le precarie condizioni di vita, e perciò si trovi in uno stato di più grave disagio» e presenta una più accentuata incidenza lesiva con riguardo ai «soggiornanti di lungo periodo, i quali, pur potendo vantare la permanenza quinquennale, necessaria per conseguire il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, più difficilmente cumulano i dieci anni di residenza richiesti dalla disposizione censurata».
La sentenza n. 1/2025