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Edilizia Residenziale Pubblica, incostituzionale il requisito di residenza prolungata in Regione
23 aprile 2024
Edilizia Residenziale Pubblica, incostituzionale il requisito di residenza prolungata in Regione
La Corte Costituzionale boccia legge della Regione Veneto. Nessuna ragionevole correlazione con lo stato di bisogno
È irragionevole negare l’accesso all’
edilizia residenziale pubblica
a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia
residente nel territorio della Regione da almeno cinque anni
, pur se calcolati nell’arco degli ultimi dieci e maturati eventualmente anche in forma non continuativa. Il requisito della prolungata residenza impedisce di soddisfare il
diritto inviolabile all’abitazione
, funzionale a che «la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana».
È quanto ha stabilito la
Corte costituzionale
con la
sentenza n. 67
depositata ieri, che ha ritenuto contrastante con i
principi di eguaglianza e di ragionevolezza
, previsti dall’art. 3 della Costituzione, l’art. 25, comma 2, lettera a), della
legge della Regione Veneto
3 novembre 2017, n. 39. La Corte ha precisato che il requisito della residenza prolungata nella Regione non presenta alcuna ragionevole correlazione con il soddisfacimento dell’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di bisogno. Anzi, tale criterio contrasta con la circostanza per cui «proprio
chi versa in stato di bisogno si vede più di frequente costretto a trasferirsi
da un luogo all’altro spinto dalla ricerca di opportunità di lavoro».
Del resto, secondo la Corte, la p
ermanenza per almeno cinque anni
nella regione, accertata nell’arco di un decennio,
non induce a ritenere che vi sarà un futuro radicamento
nel territorio, né serve a valorizzare il tempo dell’attesa nell’accesso al beneficio, esigenza che si può semmai riflettere nell’anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione.
La Corte, pertanto, ravvisa l’adozione di un
criterio irragionevole
che si traduce nella
violazione del principio di eguaglianza formale
fra chi può e chi non può vantare una condizione – quella della prolungata residenza nel territorio regionale – del tutto dissociata dal suo stato di bisogno. Secondo i giudici delle leggi, il requisito contrasta anche con il
principio di eguaglianza sostanziale
, perché tradisce la naturale «destinazione sociale al soddisfacimento paritario del diritto all’abitazione della proprietà pubblica degli immobili» dell’edilizia residenziale pubblica.
Fonte: Corte Costituzionale
Veneto
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Integrazione
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