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Protezione internazionale, DL del Governo con nuova lista dei Paesi sicuri
22 ottobre 2024
Protezione internazionale, DL del Governo con nuova lista dei Paesi sicuri
Per i cittadini di questi 19 Paesi, esame prioritario delle domande di protezione internazionale e altre differenze nella procedura
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della
protezione internazionale
.
"Il testo, analogamente a quanto previsto da altri Paesi europei, aggiorna con atto avente forza di legge l’
elenco dei Paesi di origine sicuri"
, si legge nel comunicato di fine seduta. Finora, l'elenco era stato
definito per decreto
e aggiornato periodicamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
"Tenuto conto dei criteri di qualificazione stabiliti dalla
normativa europea
e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle
organizzazioni internazionali
competenti, sono considerati come Paesi di origine sicuri:
Albania;
Algeria;
Bangladesh;
Bosnia-Erzegovina;
Capo Verde;
Costa d’Avorio;
Egitto;
Gambia;
Georgia;
Ghana;
Kosovo;
Macedonia del Nord;
Marocco;
Montenegro;
Perù;
Senegal;
Serbia;
Sri Lanka;
Tunisia
".
Secondo il D.Lgsl. 25/2008, "uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante,
non sussistono atti di persecuzione […] né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a causa di violenza indiscriminata
in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone".
Il cittadino di un Paese considerato sicuro
può comunque chiedere e ottenere protezione internazionale
in Italia. Ci sono, però,
differenze nella procedura
rispetto ai cittadini di altri Paesi, come l’esame prioritario della domanda e la possibilità che questa sia dichiarata manifestamente infondata se il richiedete non invoca "gravi motivi" per considerare la sua permanenza in quel Paese non sicura a causa della situazione particolare.
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