È stato pubblicato il 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale e trasmesso alle Camere per la conversione in legge il Decreto-Legge 23 ottobre 2024, n. 158: Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il DL ridefinisce l’elenco dei Paesi di origine sicuri (finora definito con decreto ministeriale dal MAECI): Albania; Algeria; Bangladesh; Bosnia-Erzegovina; Capo Verde; Costa d’Avorio; Egitto; Gambia; Georgia; Ghana; Kosovo; Macedonia del Nord; Marocco; Montenegro; Perù; Senegal; Serbia; Sri Lanka; Tunisia. Per i cittadini dei Paesi sicuri, sono previsti l'esame prioritario delle domande di protezione internazionale e altre importanti differenze nella procedura.
L’elenco sarà aggiornato periodicamente “con atto avente forza di legge” e notificato alla Commissione Europea. Entro il 15 gennaio di ogni anno, il governo delibererà una relazione sulla situazione dei Paesi già inclusi nell’elenco e dei nuovi Paesi da includere e la trasmetterà alle competenti com missioni parlamentari.
Il DL interviene anche sulla procedura attivabile in fase giurisdizionale da parte del richiedente asilo nei casi in cui, in deroga alle regole generali in materia, la proposizione del ricorso contro la decisione adottata dalla Commissione territoriale non sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del provvedimento stesso, ma è possibile proporre istanza di sospensione al giudice. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. Si interviene, inoltre, sui termini procedurali e viene introdotta la possibilità di proporre reclamo alla corte di appello avverso la decisione sull’istanza di sospensiva adottata dal tribunale.