Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, su parere dell’Avvocatura di Stato, ha diffuso, il 29 maggio scorso, una circolare interpretativa – la n. 0049449 – nella quale vengono chiarite le condizioni per convertire in lavoro i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale.
Il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, ma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/23, non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L’Avvocatura Generale, ha tuttavia chiarito che in alcuni casi, tale facoltà di conversione è ancora possibile. Si tratta dei casi in cui il permesso di soggiorno per protezione speciale:
- È stato rilasciato prima del 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore della modifica normativa);
- È in corso di validità;
- Ricorrono i requisiti di legge ai fini della conversione.
Tale possibilità vale per tutti i permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura attraverso la quale sono stati rilasciati. Vale quindi sia per i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19 TUI (compresi quelli rilasciati per la tutela della vita privata e familiare), sia per quelli rilasciati su richiesta della Commissione Territoriale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.
Sono infine convertibili anche i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dopo il 5 maggio 2023 a seguito di un provvedimento del giudice che abbia dichiarato illegittimo il diniego della amministrazione di concedere la protezione speciale richiesta dal cittadino straniero prima del 5 maggio 2023.- Circolare del 29 maggio 2024