Il permesso di soggiorno per motivi di studio è il titolo di soggiorno che viene rilasciato a cittadini stranieri che frequentano in Italia corsi di studio o formazione della durata superiore a 3 mesi. Tale permesso ha una durata variabile (da sei mesi a un anno) in base alla tipologia di corso di studi attivato e può essere rinnovato, al fine di coprire l’intero corso di studi frequentato.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere rilasciato per svolgere diversi percorsi formativi tra cui, in particolare, corsi universitari, corsi di formazione professionale, tirocini formativi, corsi di studio per gli studenti maggiorenni negli istituti di istruzione secondaria superiore o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, esami di abilitazione a una professione per il cittadino straniero che ha conseguito la laurea in Italia. Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato dal questore, ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del D.lgs. n. 286/98, e, a seconda dei casi, reca la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno».
Il permesso di soggiorno per studio consente di svolgere attività lavorativa?
Si, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere attività lavorativa al fine di potersi mantenere agli studi. In caso di lavoro subordinato la norma (art. 14, comma 4, DPR 394/99) richiede che lo stesso sia svolto per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore. La ragione sta nel fatto che lo studio deve costituire sempre l’attività prevalente, per questo l’Ispettorato Nazionale, nella nota del 24 maggio 2022, ha precisato che in caso di contratti di lavoro subordinato che si prolungano per tutto l’arco dell’anno le due limitazioni vanno in generale da considerare simultaneamente. Laddove, invece, il titolare di permesso di soggiorno per studio concentri l’attività lavorativa in un lasso temporale più ristretto rispetto a quello dei 12 mesi (cosa frequente, ad esempio nel periodo in cui i corsi frequentati sono sospesi), lo studente è libero di organizzare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo tale che, pur superando il limite delle 20 ore settimanali, venga rispettato in ogni caso il tetto il massimo delle 1.040 ore annue.
Resta fermo che nel caso in cui il titolare del permesso per studio volesse svolgere attività lavorativa con un impegno superiore al limite di 1.040 ore annuali, dovrà convertire tale permesso in permesso per lavoro, nei limiti delle quote d’ingresso fissate dal c.d. decreto flussi.
Il permesso di soggiorno per studio consente di svolgere attività di lavoro autonomo?
Si, la legge non prevede limitazioni allo svolgimento di lavoro autonomo per lo straniero in possesso di un permesso rilasciato per motivi di studio. Il permesso per motivi di studio rientra tra i permessi che abilitano al lavoro (pur nel rispetto di un tetto massimo di ore in caso di lavoro subordinato) e può essere convertito, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, in un permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
In linea generale in tutti i casi in cui la legge prevede espressamente la convertibilità in lavoro di un permesso di soggiorno, tale permesso di soggiorno è compatibile, anche prima della conversione, con lo svolgimento di un’attività, salvo non vi sia un’espressa previsione di legge in contrario. Per l’apertura di una partita Iva è sufficiente il possesso di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro.
Il permesso di soggiorno per studio consente di svolgere un tirocinio formativo?
Si, come chiarito anche nella nota dell’INL del 14 febbraio 2022, il permesso per studio o formazione professionale consenta di svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno e consente, altresì, di svolgere anche attività di tirocinio non curriculare, finalizzato all’inserimento lavorativo. La normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, i quali possono quindi usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo. Non costituendo il tirocinio un rapporto di lavoro, non si applicano in tali casi i limiti previsti dalla norma allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.
Si può convertire un permesso di soggiorno per studio in un permesso per lavoro?
Sì. Prima della scadenza è possibile convertire un permesso rilasciato per motivi di studio in un permesso per lavoro subordinato o autonomo. In caso di:
• lavoro subordinato, occorre presentare i documenti che dimostrano l’esistenza del rapporto di lavoro;
• lavoro autonomo, occorre presentare la documentazione relativa all'attività che si andrà a svolgere e alla disponibilità finanziaria necessaria per esercitarla. Se si converte per esercitare un’attività autonoma imprenditore, commerciante o artigiano viene anche richiesta l’iscrizione alla camera di commercio. Per saperne di più sulle conversione clicca qui