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L'accesso ai corsi di formazione professionale e ai tirocini

 


L'ingresso e soggiorno per motivi di studio è consentito anche ai fini della frequenza dei percorsi erogati dagli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica, percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) e corsi di formazione superiore.
È, inoltre possibile al fine di frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi, extracurriculari e curriculari.
Se il tirocinio si inserisce in un processo di apprendimento formale svolto all'interno di piani di studio delle Università nell'ambito di lauree triennali o magistrali, dottorati di ricerca, di master e di istituti scolastici in genere si definisce tirocinio curricolare. Si tratta di un'offerta formativa diversa da quella delle istituzioni scolastiche (scuole secondarie di secondo grado) né soggetta all'obbligo scolastico (donde l'assenza di obbligo di accogliere le iscrizioni e di formare nuove classi qualora le domande di iscrizione non fossero soddisfatte nell'ambito delle classi istituite). Il D.lgs. n. del., riconduce nell'ambito di tali tirocini anche i periodi di pratica professionale.

Se invece il tirocinio è finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi ed esso è teso a favorire determinate scelte professionali che derivano da una conoscenza diretta del mondo del lavoro, si parla di tirocinio non curricolare.
Per l'attivazione di corsi di formazione e tirocini extracurriculari nei confronti di cittadini stranieri occorre distinguere tra:
  • Gli stranieri che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro, i quali possono svolgere tirocini formativi alle stesse condizioni previste per gli italiani.
  • Gli stranieri ancora residenti all'estero e che vogliono entrare in Italia per svolgere un tirocinio.
Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti di quote periodicamente determinate. Gli ingressi per tirocini formativi, infatti, pur avvenendo al di fuori delle quote annualmente stabilite dal decreto-flussi, sono tuttavia possibili solo nell'ambito di un determinato contingente, triennalmente stabilito con un decreto interministeriale.

Il decreto del MLPS del 28 giugno 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto,.ha previsto che per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia per motivi di formazione/tirocinio è pari a:

- 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008;

- 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.


Normativa di riferimento per i tirocini extracurriculari sono le linee guida condivise tra Governo e Regioni in sede di Conferenza permanente in materia di tirocini formativi e di orientamento, di cui alla legge n. 92 del 2012. Le prescrizioni delle linee guida sono recepite dalle Regioni con proprie leggi.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini", 24 gennaio 2013
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Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee Guida per in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero", 5 agosto 2014.

Vedi anche 

Vademecum attivazione di tirocini formativi per cittadini stranieri residenti in un Paese terzo.


I tirocini curriculari non sono, invece, soggetti al contingentamento triennale.

Essi si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante. Tale convenzione è oggetto di specifica disciplina: deve contenere la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia.
Il permesso rilasciato ai giovani stranieri ammessi a frequentare corsi di studio presso gli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore nonché corsi di formazione professionale avrà durata pari a quella del percorso formativo prescelto.
Il permesso rilasciato a coloro che sono ammessi a frequentare tirocini curriculari è pari a quella prevista dalla convenzione di formazione.
Per gli alunni la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno o alla durata prevista dal programma di scambio culturale o dal progetto educativo se più breve.