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12 settembre 2022

Minori stranieri, adottato il Decreto che sblocca i fondi a sostegno dei tutori volontari


I tutori avranno diritto al rimborso per le spese di viaggio sostenute per svolgere la propria funzione e a permessi retribuiti dal lavoro fino a 60 ore annue


È stato adottato il Decreto Interministeriale con cui vengono chiarite le modalità di accesso al Fondo per i rimborsi delle spese vive e i permessi retribuiti dei tutori volontari, figure di sostegno dei minori stranieri non accompagnati introdotta in Italia nel 2017 con la Legge n. 47 (cd Legge Zampa).
Con la legge di Bilancio per il 2020 (art. 1, comma 882, L. n. 160/2019), il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, è stato incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalita' stabilite con un decreto attuativo, ad interventi a favore dei tutori volontari, al rimborso a favore delle aziende dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati ai tutori volontari e al rimborso a favore dei tutori delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.
Con l’approvazione del Decreto vengono finalmente chiarite quali siano le spese rimborsabile e viene definita la procedura per ottenere i rimborsi dovuti, così rafforzando il ruolo ed il riconoscimento dei tutori volontari, privati cittadini che a titolo gratuito mettono a disposizione il proprio tempo per sostenere i minori stranieri non accompagnati nel loro percorso di integrazione.
Per quanto riguarda i permessi retribuiti, il decreto prevede che le richieste al datore di lavoro dovranno essere corredate dal nulla osta del Tribunale per i minorenni, che dichiara la necessità dell’intervento a favore del minore. Il datore di lavoro avanzerà la richiesta di rimborso alla Prefettura del territorio in cui il tutore presta la sua opera. Le spese di viaggio sostenute dal tutore per incontrare il minore o per adempiere alla propria funzione, saranno rimborsate interamente qualora si utilizzino i trasporti pubblici e con rimborso chilometrico nel caso di utilizzo dell’auto. L’articolo 4 introduce anche il concetto di equa indennità, che può arrivare a un massimo di 900 euro, che può essere richiesta dal tutore volontario in circostanze straordinarie al termine di una tutela particolarmente onerosa e complessa: la richiesta va inviata al Tribunale per i minorenni competente, con una relazione che la motivi. Tale richiesta non può essere avanzata quando la tutela sia iniziata nei tre mesi precedenti la maggiore età del minore. Il Tribunale decide in camera di consiglio l’accoglimento o meno della richiesta di equa indennità.

Leggi il Decreto

 

 

         

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