A partire dal decreto flussi 2022, con una disposizione che il DL 20/23 ha messo a regime, è stato previsto un limite temporale, oltre il quale, in mancanza dell’acquisizione e comunicazione di elementi ostativi da parte della questura competente e in presenza degli altri presupposti stabiliti dalla legge (in particolare il limite massimo di ingressi consentiti), lo Sportello unico per l’immigrazione deve automaticamente rilasciare il nulla osta al lavoro richiesto da un datore di lavoro per l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) di un lavoratore straniero. Tale limite è pari, in base alle nuove norme, a sessanta giorni, decorrenti dalla richiesta del datore di lavoro. Tale termine è ridotto a venti giorni in caso di domande di assunzione per lavoro stagionale.
In mancanza di quote disponibile il nulla osta non viene automaticamente rilasciato. Il Decreto Cutro ha previsto che le domande che non vengono accolte per mancanza di quote potranno essere esaminate, presumibilmente in via prioritaria e previo rinnovo della domanda, nell’ambito delle quote che si renderanno disponibili con i successivi decreti flussi.