Decreto flussi


Nuove quote per l'ingresso dei lavoratori stranieri

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, il DPCM del 21 dicembre 2021 con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.

Il nuovo Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 69.700 unità, 42.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.
Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 27.000 e, tra queste, 20.000 sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia.

LA DOMANDA

Le domande possono essere inviate a partire:
-  dal 27 gennaio 2022 per l'assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni.
Rientrano tra queste domande anche quelle per i lavoratori non stagionali nel settore dell'autotrasporto, dell'edilizia del turismo relative ai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia. Per i cittadini, invece, di quei Paesi il cui accordo di cooperazione in materia migratoria non è ancora in vigore, le domande potranno essere trasmesse solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.
- dal 1° febbraio 2022 per l'assunzione di lavoratori stagionali.
Prerequisito necessario per la compilazione e l'inoltro telematico delle domande è il possesso di un'identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018 utilizzando possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l’identità SPID, quale nome utente.
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

LE QUOTE IN DETTAGLIO

In base al nuovo decreto sono ammessi in Italia 69.700 lavoratori stranieri. La quota complessiva è così ripartita:

INGRESSI PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE E PER LAVORO AUTONOMO

- 27.700 QUOTE, vengono riservate alle assunzioni nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.
In particolare dei suddetti 27.700 ingressi:
  • 17.000 sono riservati ai lavoratori cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia - Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
  • La restante quota di 3.000 rimane invece a disposizione per l’assunzione dei cittadini di altri Paesi con i quali, nel corso del 2022, entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. Come precisato nella Circolare interministeriale del 5 gennaio 2022, per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (Algeria, Albania, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina).
  • 100 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  • 100 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
  • 500 QUOTE riservate ai lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
         - imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro , nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
         -liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
         - titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
         - artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
         - cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. Per maggiori chiarimenti sul programma Italia Start Up Visa vai alla pagina dedicata

CONVERSIONI

7.000 quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:
  • 4.400 quote - riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
  • 2.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
  • 370 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
  • 200 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall'Italia ma da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
  • 30 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
 INGRESSI PER LAVORO STAGIONALE

Il Decreto riserva, infine 42.000 quote all'ingresso pe lavoro stagionale.
Le quote per lavoro stagionale sono riservate alle seguenti nazionalità: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Quest’anno potranno fare ingresso per lavoro stagionale anche i cittadini del Guatemala.
Nell'ambito della quota complessiva di 42.000 unità, 14.000 quote sono riservate, per il solo settore agricolo, ai lavoratori nei cui confronti le domande di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Cia, Coldiretti,  Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (comprende Lega delle Cooperative e Confcooperative).

Con il Decreto del MLPS del 1° febbraio 2022, sono state date ulteriori indicazioni sull'istruttoria di tali domande.

1.000 delle 42.000 quote sono, infine, riservate agli ingressi per lavoro stagionale pluriennale.
Si ricorda che il Testo Unico sull'Immigrazione prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti.
La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l'anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Maggiori dettagli sull'applicazione del nuovo DPCM sono contenuti nella Circolare interministeriale prot. n. 116 del 5 gennaio 2022 (ERRATA CORRIGE” per un refuso nella Circolare interministeriale: “A pag. 12 della Circolare n. 116 del 5 gennaio 2022,  paragrafo 'Lavoro stagionale', al primo capoverso  le parole 'per l'anno 2020' sono sostituite da 'per  l'anno 2021")