Dal 6 marzo 2019 è possibile richiedere il Reddito di cittadinanza. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro ed un Patto per l’inclusione sociale. Per averne diritto occorre però possedere determinati requisiti di cittadinanza, economici e di altro tipo.
Sono un cittadino straniero, quali titoli di soggiorno devo possedere per richiedere il reddito di cittadinanza?
I cittadini stranieri possono richiedere il reddito di cittadinanza, se si trovano in una di queste condizioni:
- sono familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Per familiare si intende il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione una unione registrata sulla base della legislazione dello Stato membro che equipari l’unione registrata al matrimonio; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;
- sono cittadini di un Paese extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolidi in possesso di analogo permesso.
Inoltre, possono richiedere il reddito di cittadinanza, i cittadini stranieri che sono titolari di un permesso di soggiorno per protezione internazionale
In ogni caso, per aver diritto al reddito di cittadinanza è necessario aver risieduto in Italia per un periodo complessivo di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.
Come viene verificato il requisito della residenza decennale? E quello della residenza continuativa negli ultimi due anni?
La norma non impone limiti temporali alla rilevanza dei periodi di residenza, richiedendo unicamente la continuità negli ultimi due anni e la residenza complessivamente superiore a dieci anni.
Con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta per 10 anni debba intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all’interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione.
L’attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro“ consentiti dall’ordinamento. Si tratta di elementi di riscontro che attestano la regolare presenza sul territorio quali un contratto di lavoro, l’ estratto conto contributivo dell’INPS, documenti medici, scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, ecc..
I requisiti di residenza e soggiorno sono previsti solo in capo al richiedente il reddito di cittadinanza, e non devono quindi essere soddisfatti da tutti i componenti il nucleo familiare.
Sono previste sanzioni in caso di dichiarazioni false?
Si, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Allo stesso modo, chi non comunica in tempo utile delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Quali requisiti patrimoniali occorre possedere per aver diritto al reddito di cittadinanza?
Per aver diritto al beneficio è necessario avere:
- ISEE inferiore a 9.360 €;
- Patrimonio immobiliare (oltre all’abitazione di residenza) non superiore ai 30.000 €;
- Patrimonio mobiliare non superiore ai 6000 € (incrementato in base al numero dei componenti della famiglia e di componenti con disabilità
Originariamente per i cittadini stranieri era previsto l’obbligo di presentare, unitamente all’ISEE, un’apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità del Paese di origine, inerente ai requisiti del reddito e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione effettiva del nucleo familiare.
Questo obbligo è stato eliminato (vedi Decreto del MLPS del 21 ottobre 2019 ), dal momento che si è ritenuto che non esistesse nessuna possibilità di disporre di informazioni circa il patrimonio mobiliare nei vari Paesi del mondo e che invece, per quanto concerne il patrimonio immobiliare, gli unici Paesi che possono produrre la suddetta documentazione sono contenuti in un elenco facente capo alla raccolta dati della Banca Mondiale e sono: Bhutan; Repubblica di Corea; Repubblica di Figi; Giappone; Hong Kong; Islanda; Kosovo; Kirghizistan; Kuwait; Malaysia; Nuova Zelanda; Qatar; Ruanda; S. Marino; Santa Lucia; Singapore; Svizzera; Taiwan Regno di Tonga. Per esclusione, quindi i cittadini di tutti gli altri Paesi non dovranno produrre alcuna documentazione ulteriore rispetto all'Isee in corso di validità.
Come si presenta la domanda per il reddito di cittadinanza?
La domanda può essere presentata attraverso il sito www.redditodicittadinanza.gov.it , entrando nella sezione “richiedi o accedi” con SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Uffici postali abilitati al servizio o ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), o direttamente sul sito dell'INPS con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNC).
Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità.
A chi ci si può rivolgermi per avere informazioni più specifiche?
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it o possono essere richieste tramite l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) online. Inoltre sono a disposizione alcune FAQ che spiegano che cosa è il Reddito di cittadinanza, cosa offre, quali sono le modalità ed i requisiti necessari per richiederlo.
Per la verifica delle domande è invece disponibile il servizio online sul portale INPS, che può essere utilizzato previa autenticazione tramite PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID). Il servizio permette la consultazione delle singole pratiche e consente di accedere anche ai dettagli degli esiti dell’istruttoria relativi ai controlli preliminari, a cittadinanza e residenza, all’esito di sintesi e all’importo disposto.
Per andare incontro alle richieste dei cittadini è stato inoltre predisposto un simulatore che consente di valutare il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali e calcolare la misura della prestazione spettante.
Puoi, inoltre, ricevere informazioni e chiarimenti anche attraverso il Contact center INPS ai numeri 803164 da rete fissa e 06 164164 da mobile o inviando una comunicazione tramite il servizio “Inps Risponde” disponibile sul portale INPS.