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25 marzo 2022

Permesso di soggiorno per cure mediche, chi può richiederlo?


Le risposte alle domande più frequenti

L’art. 32 della Costituzione italiana considera la salute come un diritto fondamentale dell'individuo, oltre che un interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
La salute è un diritto che la Repubblica italiana “riconosce” all’individuo in quanto tale e deve, pertanto, essere garantito anche allo straniero, qualunque sia la sua posizione rispetto alla normativa sull’ingresso e soggiorno.

Chi ha diritto al permesso di soggiorno per cure mediche?
Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato per tre motivazioni differenti:
- 1. Ai cittadini stranieri che hanno fatto ingresso in Italia con un Visto a Motivo di Cure Mediche e ai loro accompagnatori (art. 36 del D.lgs. n. 286/98);
- 2. Ai cittadini stranieri in Italia senza titolo di soggiorno, che versino in condizioni di salute di particolare gravità (art. 19 comma 2 lettera d-bis del D.lgs. n. 286/98);
- 3. Alle donne straniere in Italia senza titolo di soggiorno in stato di gravidanza e per i sei mesi successivi alla nascita del bambino (art. 19 comma 2 lettera d-bis del D.lgs. n. 286/98). Tale permesso di soggiorno, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 27 Luglio 2000, n. 376, deve essere riconosciuto anche al marito convivente della donna in stato di gravidanza e per la stessa durata.

Come si ottiene il visto di ingresso per cure mediche?
Il cittadino straniero residente all’estero che intende ricevere cure mediche in Italia, nonché l'eventuale accompagnatore, possono rivolgersi alla Rappresentanza consolare italiana nel Paese d’origine per ottenere uno specifico visto di ingresso e, una volta in Italia, richiedere, entro 8 giorni dall’ingresso, all’Ufficio Immigrazione della Questura di competenza il relativo permesso di soggiorno (art. 36 d.lgs. 286/98).

La documentazione necessaria al rilascio del visto di ingresso per cure mediche è specificata dall’art. 44 del Dpr 394/99. In particolare è necessaria la documentazione medico-sanitaria comprendente:
a) documentazione medica rilasciata nel Paese di residenza che attesti la effettiva infermità;
b) dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) che indichi tipo di cura, data di inizio, durata e costo presumibile;
c) attestazione della struttura sanitaria italiana che confermi l’avvenuto deposito di almeno il 30% del costo presumibile della prestazione richiesta, o, in alternativa, specifica delibera regionale o ancora specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute nell'ambito di programmi umanitari

Viene inoltre richiesta la documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese sanitarie, di vitto e alloggio fuori della struttura sanitaria, e per il rimpatrio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore.
Per maggiori informazioni vedi il sito del Ministero degli Affari Esteri 


Quale è la durata del permesso di soggiorno per cure mediche?
La durata del permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ex articolo 36 TUI è legata alla durata del trattamento terapeutico, attestato dalla certificazione sanitaria, in genere non superiore a un anno. Anche la possibilità di rinnovo discende dalla durata del trattamento terapeutico.
Nel caso di gravidanza, la durata del permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett. d) del TUI va dal periodo precedente al parto ai sei mesi successivi.

È possibile lavorare e convertire in lavoro un permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche?
La possibilità di lavorare e convertire un permesso dio soggiorno rilasciato per cure mediche si differenzia a seconda della tipologia del permesso:
a. il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato a seguito di corrispondente visto di ingresso (ex art. 36 del D.gs. n. 286/98) consente lo svolgimento di attività lavorativa, ma non permette la conversione in permesso per motivi di lavoro;
b. il permesso di soggiorno rilasciato alle donne straniere irregolari (e al padre del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita (Ex art 19 co. 2 l. d) non permette la conversione in motivi di lavoro, ma permette quella in permesso per motivi familiari ai sensi e per gli effetti dell’art 30 TU;
c. il permesso di soggiorno rilasciato alle persone che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, pregiudicanti per la salute in caso di rientro nel paese di origine o provenienza, (ex Art. 19 co. 2 l. d-bis) non può più (dopo le modifiche introdotte dal DL 20/23) essere convertito in un permesso per motivi di lavoro.

È possibile iscriversi all’anagrafe con il permesso di soggiorno per cure mediche?
Si, Il cittadino straniero in possesso di tale tipologia di permesso, ai sensi e per gli effetti dell’art 6, comma 7, TU immigrazione può chiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune dove ha fissato la propria residenza

È possibile l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale con il permesso di soggiorno per cure mediche?
Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ex articolo 36 TUI non ti consente l’iscrizione al SSN e quindi le prestazioni sanitarie sono a tuo carico del paziente. La spesa per le cure erogate e' sostenuta dallo stesso paziente o ricade sul Fondo Sanitario Nazionale o Regionale nell'ambito di interventi
umanitari del Ministero della Salute o delle Regioni.
Il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno per cure mediche/gravidanza, deve iscriversi al SSN fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Quali sono I presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 co.2 lett. d-bis d.lgs. 286/98?
L’articolo 19 d.lgs. 286/98, prevede le condizioni di inespellibilità dello straniero dal territorio italiano e fonda il principio c.d. di non refoulement, ossia di non respingimento. Mediante l’introduzione al comma 2 della lettera d-bis, è stato previsto il divieto di espulsione nei confronti degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.
In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le
condizioni debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.

Come può essere richiesto il permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 co.2 lett. d-bis d.lgs. 286/98?
La domanda del permesso di soggiorno può avvenire attraverso il deposito dell’istanza personalmente da parte dell’interessato presso la Questura - Ufficio Immigrazione territorialmente competente, oppure tramite posta raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata.
È anche possibile che la questura rilasci il permesso su segnalazione ed istanza dei medici che hanno in cura il paziente, una volta constatato il pregiudizio che deriverebbe alla persona dal rientro in patria e, dunque, in caso di sua inespelliblità.
Infine, anche la Commissione Territoriale, nel corso dell’esame della domanda di asilo, può valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per cure mediche allorchè li ritenga sussistenti e non vi siano i presupposti della protezione internazionale. In tali casi la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.

Come si attivano i trasferimenti per cure in Italia nell’ambito di interventi umanitari?

Se si è residente in un Paese privo di strutture sanitarie idonee ed adeguate, l’ingresso per cure può anche essere autorizzato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e Sviluppo (art. 12 - comma 2 - lettera c) del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche)
Sulla base della valutazione tecnico-sanitaria e delle risorse finanziarie annualmente assegnate vengono individuati i casi da autorizzare per la presa in carico da parte del Ministero della Salute. In tali casi, il Ministero della Salute, individua la struttura sanitaria e garantisce la copertura delle spese sanitarie.
Per maggiori chiarimenti sulla procedura di richiesta clicca qui

Anche le Regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, possono autorizzare, ai sensi dell’ art. 32 - comma 15 - della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 , d'intesa con il Ministero della Salute, le Unità Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, che rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:
• cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
• cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.