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14 gennaio 2022

Che cos’è il Decreto Flussi? Cosa si intende per quote di ingresso?


Le risposte alle domande più frequenti



Il numero massimo (cd quote) di cittadini stranieri provenienti dal Paesi extra Ue che ogni anno possono fare ingresso in Italia dall’estero per lavorare viene definito nel cd Decreto flussi.
Nel decreto vengono previste quote di ingresso distinte per i lavoratori stagionali, i lavoratori autonomi e i lavoratori subordinati non stagionali. Vengono inoltre fissate quote per convertire in lavoro i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio o per convertire in lavoro subordinato non stagionale i permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale.


Quale procedura bisogna seguire una volta che viene emanato il decreto flussi?
L’invio da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura.
La domanda per ottenere il nulla osta al lavoro può essere presentata, attraverso l'apposita piattaforma online all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2, solo a partire dalla data indicata dal decreto flussi.
Le domande vengono esaminate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione, attraverso un'istruttoria che coinvolge l'Ispettorato Territoriale del Lavoro - competente alla verifica della validità delle condizioni contrattuali contenute nella domanda - e l'Ufficio Immigrazione della Questura, incaricata della verifica delle condizioni di ammissibilità del lavoratore nel territorio Schengen.

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Nota: Per il 2022 le domande possono essere inviate a partire:
dalle ore 9:00 del 27 gennaio per l'assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni e dalle ore 9:00 del 1° febbraio per l'assunzione di lavoratori stagionali. Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022
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Cosa succede dopo l’invio della domanda? Quanto bisogna aspettare?

La Questura verifica la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero o del datore di lavoro, di motivi ostativi al rilascio del nulla osta. Lo Sportello Unico, acquisito dall’ Ispettorato Territoriali del Lavoro il parere sulle condizioni contrattuali applicabili e sulla capacità economica dell’impresa, nonché sulla sussistenza di quote, sentito il parere della Questura - convoca il datore di lavoro (entro 60 giorni dalla presentazione della domanda secondo la legge,  dopo molto più nella prassi) per la presentazione dei documenti indicati nella domanda, il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il nulla osta sarà valido per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio. A questo punto il lavoratore straniero deve fare richiesta del visto agli uffici consolari del suo paese di provenienza. Il Consolato comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia entro 30 giorni dalla richiesta, il visto d’ingresso e l’indicazione del codice fiscale. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può entrare in Italia.


Cosa occorre fare una volta entrati in Italia?

Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente che verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo. Lo Sportello Unico provvede altresì a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo di richiesta del permesso di soggiorno che viene inviato alla Questura competente tramite l’inoltre di un apposito kit presso l’ufficio postale. Per maggior informazioni, consultare il portale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2


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