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27 novembre 2020

Assegni familiari, il cittadino straniero ne ha diritto anche se la famiglia risiede all’estero


La Corte di Giustizia ha stabilito che è contraria al diritto Ue la norma che nega gli assegni familiari ad uno straniero, per il solo motivo che i familiari non risiedono in Italia

Hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare anche i lavoratori stranieri che hanno lasciato in patria coniuge o figli.

La Corte di Giustizia Ue con due sentenze del 25 novembre scorso (causa C-303/19 e C-302/19) ha, infatti,  riconosciuto che uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al soggiornante di lungo periodo o ai titolari di un permesso unico lavoro, per il motivo che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non sul suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano.

La questione

Nell'ordinamento italiano l'assegno al nucleo familiare (ANF), istituito dalla legge n. 153/88, è una prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare, alla sua tipologia, nonché al reddito complessivo prodotto al suo interno. L'assegno viene pagato ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione direttamente dal datore di lavoro. L'importo dell'assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, al numero dei suoi componenti e all'importo del reddito complessivo prodotto nell'anno solare precedente al periodo cui si riferisce la domanda. 

Vengono considerati parte del nucleo familiare il richiedente, il proprio coniuge ed i figli minori di anni 18, conviventi o meno.  I lavoratori stranieri, a differenza di quelli italiani e comunitari, hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia, o nei casi in cui possa applicarsi la normativa comunitaria di sicurezza sociale ( legge n. 153/88 articolo 2, comma 6 bis)

I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell'equiparazione ai cittadini italiani, hanno invece diritto all'assegno anche per i familiari residenti all'estero.

La differenza di  trattamento tra cittadini italiani e stranieri ha dato luogo negli anni ad un notevole contenzione ed alla fine i dubbi sul carattere discriminatorio della norma hanno indotto la Cassazione (con l'ordinanza n. 9022 del 1 aprile 2019)  a sollevare questione pregiudiziale  con riferimento alla sua compatibilità con il principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali previsto per i cittadini stranieri titolari di un permesso unico lavoro (articolo 12, lett. e della direttiva 2011/98/UE). Parimenti, con l'ordinanza n.9021, la Cassazione ha sollevato questione pregiudiziale  con riferimento alla compatibilità della  sopracitata norma sugli ANF con il principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali previsto per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (articolo 11 lett. d della direttiva 2003/109/UE).

La decisione

La Corte di Giustizia ha riconosciuto che la diversità di trattamento prevista dalla normativa italiana è in contrasto sia con la direttiva 109/2003 (che riguarda i soggiornanti di lungo periodo) sia con la direttiva 2011/98 (che riguarda i titolari di un permesso unico lavoro).

Entrambe le direttive, riconosce la Corte "mirano a creare condizioni uniformi minime nell'Unione a  riconoscere che i cittadini di paesi terzi contribuiscono all'economia dell'Unione con il loro lavoro e i loro versamenti contributivi di imposte e a fungere da garanzia per ridurre la concorrenza sleale tra i cittadini di uno stato membro e i cittadini di paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi" e non consentono pertanto (salvo casi particolari)  trattamenti differenziati.