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18 marzo 2022

Assegni per il nucleo familiare, illegittimo discriminare gli stranieri con familiari all’estero


La sentenza della Corte Costituzionale

I cittadini stranieri, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell’accedere al beneficio dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), anche se alcuni componenti della famiglia risiedono temporaneamente nel paese di origine. La parità di trattamento fra i destinatari di questa provvidenza – che ha natura sia previdenziale sia di sostegno a situazioni di bisogno – è garantita dai giudici, tenuti ad applicare il diritto europeo. È quanto si legge nella sentenza della Corte Costituzionale n. 67 depositata l’11 marzo scorso. 
La Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni sollevate dalla Corte di cassazione, ha affermato che il principio del primato del diritto dell’Unione costituisce ‘‘l’architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, tenute insieme da convergenti diritti e obblighi’’. Quel principio, valorizzato nei suoi ‘‘effetti propulsivi nei confronti dell’ordinamento interno’’, non è alternativo – si legge nella sentenza – al sindacato accentrato di costituzionalità configurato dall’articolo 134 della Costituzione ‘‘ ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate’’.

La questione

In risposta a due rinvii pregiudiziali promossi dalla Cassazione nel 2019, la Corte di giustizia dell’Unione Europea con due sentenze del 25 novembre 2020,  aveva già ritenuto non compatibile la disciplina italiana relativa all’ANF con due direttive europee (2003/109 sui soggiornanti di lungo periodo e 2011/98 sul rilascio di permesso unico di lavoro). Se è vero che sono i familiari e beneficiare dell’ANF – si precisava nelle pronunce della Corte di Lussemburgo – è altrettanto vero che l’assegno è versato al lavoratore o pensionato, componente a sua volta del nucleo familiare. L’obbligo di non differenziare il trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti è imposto dalle direttive in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto.
Ripreso il giudizio avanti la Corte di Cassazione questa, non ha deciso direttamente nel merito nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, ma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6 bis DL 69/1988 affermando che, nonostante l’ormai accertato contrasto con il diritto UE, il compito di ripristinare la parità di trattamento spettasse alla sola Corte Costituzionale, non potendo il giudice comune sostituire alla norma interna una inesistete norma dell’Unione che regoli la materia degli assegno familiari.
Con la sentenza n. 67 la Corte Costituzionale ha respinto la tesi della Cassazione, affermando che la procedura pregiudiziale, oltre a rappresentare un canale di raccordo fra i giudici nazionali e la Corte di Lussemburgo per risolvere eventuali incertezze interpretative, concorre ad assicurare e rafforzare il primato del diritto dell’Unione, alla cui attuazione i giudici comuni partecipano secondo il meccanismo del controllo diffuso, «disapplicando all’occorrenza» qualsiasi disposizione del diritto nazionale contrastante con il diritto dell’Unione. Tale effetto, nel caso di specie, conclude la Corte, non determina alcuna manipolazione della norma nazionale, perché ciò che il giudice comune deve verificare non è l’esistenza di un regime eurounitario degli assegni familiari, ma solo l’esistenza di un obbligo di uguaglianza di trattamento: una volta che a stessa Corte UE abbia accertato l’esistenza di tale obbligo null’altro deve fare il giudice comune se non applicare un regime paritario.

Gli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) dal 1 marzo 2022 sono stati sostituiti, come le altre agevolazioni per la genitorialità tra cui le detrazioni IRPEF in busta paga per carichi di famiglia, dall’Assegno Unico Universale per i Figli . Le nuove norme in tema di assegno unico universale non incidono tuttavia sul giudizio in questione , concernente fattispecie che si sono perfezionate nel vigore della disciplina anteriore.


Leggi Corte Costituzionale, sentenza n. 67/2022