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25 giugno 2019

Apolidia – La sentenza della Cassazione


La tutela contro le espulsioni opera anche se lo status di apolide non è stato ancora riconosciuto

La sentenza della Cassazione

 

«L'art. 31 della Convenzione di New York, che prevede la non espellibilità di un apolide se non nei casi di documentata sussistenza dei motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, si estende in via analogica anche alle situazioni di apolidia di fatto e/o nelle more del procedimento per accertare lo stato di apolidia, quando la situazione del soggetto emerge chiaramente dalle informazioni o dalla documentazione delle autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il soggetto interessato».

È questo il principio di diritto riconosciuto dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16489 del 19 giugno scorso.

Il quadro giuridico

La condizione di apolide è regolata da norme di diritto internazionale, comunitario e interno. Tra le Convenzioni internazionali, spicca la Convenzione di New York del 28 settembre 1954, relativa allo status degli apolidi, cui è stata data esecuzione in Italia con la legge 1° febbraio 1962, n. 306 (pubblicata in G.U. n. 142 del 7 giugno 1962).

Ai sensi  dell'art. 1 della Convenzione di New York si considera apolide "una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione".

Ogni individuo che soddisfa i requisiti enunciati dalla Convenzione del 1954, così come delineati anche dalla giurisprudenza, è da considerarsi apolide. 

La Cassazione ha riconosciuto natura dichiarativa e non costitutiva al riconoscimento giudiziale dello status di apolide (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 4823 del 4 maggio 2004), il che comporta che, anche quando lo status di apolide non è stato ancora oggetto di accertamento giudiziale, ma i suoi presupposti sono inequivocamente emersi dalle verifiche amministrative e documentali svolte dalle Autorità competenti, non può non riconoscersi rilievo a tale condizione della persona.

Il trattamento dell'apolide

In base alle norme nazionali ed internazionali vigenti ogni apolide riceve un trattamento giuridico che per alcuni aspetti è identico a quello previsto nelle medesime condizioni per il cittadino e per altri aspetti è identico a quello previsto per lo straniero. In particolare, in base alla Convenzione di New York il 28 settembre 1954, l'apolide riceve:   A) un trattamento identico a quello del cittadino in materia di libertà di religione e di libertà di istruzione religiosa dei loro figli (art. 4), di proprietà intellettuale ed industriale (art. 14), di diritto di agire e difendersi davanti alla giustizia (art. 16), di istruzione obbligatoria (art. 22, comma 1), di assistenza e soccorso pubblico (art. 23), di trattamento dei lavoratori e di previdenza sociale (art. 24), obblighi fiscali (art. 29).

B) un trattamento identico a quello previsto per gli stranieri in materia di acquisto o locazione o altri contratti concernenti la proprietà mobiliare e immobiliare (art. 13), diritto di associazione non politica e senza scopo di lucro e di associazione sindacale (art. 15), l'accesso ad ogni forma di lavoro subordinato (art. 17), di lavoro autonomo (art. 18) e di libere professioni (art. 19), edilizia residenziale pubblica e aiuti pubblici in materia di case di abitazioni (art. 21), accesso all'istruzione superiore e ai corsi universitari, incluse le misure del diritto allo studio (art. 22, comma 2), libertà di circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato (art. 26).

L'art. 1, commi 1 e 3, del Testo unico sull'immigrazione (D. lgs. n. 286/1998), indica espressamente gli apolidi tra i soggetti destinatari del complesso di norme destinate a regolare la condizione giuridica dello straniero, sicché l'apolide riceve il medesimo trattamento di uno straniero, salvo che sia previsto un trattamento diverso o migliore da leggi o da convenzioni internazionali in vigore in Italia. Ciò comporta, tra l'altro, che: 1) all'apolide deve essere rilasciato un permesso di soggiorno, valido per lo svolgimento di attività lavorativa (art. 17 Convenzione di New York del 1954);

2) l'apolide ha diritto al ricongiungimento familiare alle medesime condizioni applicabili agli stranieri.

Del tutto eccezionali possono essere i provvedimenti di espulsione nei confronti degli apolidi. Infatti l'art. 31 della Convenzione del 1954 prevede che l'apolide possa essere espulso soltanto per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale ed in tal caso deve aver tempo di difendersi e farsi difendere di fronte ad un giudice prima che l'espulsione sia eseguita e deve essergli accordato un termine ragionevole per consentirgli di farsi ammettere in un altro Stato, fatta salva la facoltà di applicare misure di ordine interno (presumibilmente per motivi di sicurezza).

Tale limitazione è frutto del bilanciamento tra l'esigenza di tutelare la sovranità statale, e in particolare il potere di regolare l'accesso e la permanenza sul territorio nazionale, con il diritto dell'apolide di fruire di un territorio e di una comunità nazionale di accoglienza e di essere protetto dal potere di espulsione in tutti i casi in cui non ricorrano circostanze che giustifichino la prevalenza dell'interesse nazionale.

La sentenza

La norma di garanzia sancita dall'art. 31 della Convenzione deve applicarsi, secondo la Cassazione, in via analogica anche a coloro i quali si trovano in una condizione di apolidia di fatto, poiché, anche in mancanza del riconoscimento giuridico formale dello status di apolide, già sussistono i presupposti fattuali e giuridici che determinano la condizione di apolidia.

Tra l'altro, osservano i giudici, l'apolidia di fatto, alla pari dell'apolidia di diritto, condivide la non eseguibilità dei provvedimento di espulsione proprio a causa dell'impossibilità di qualsiasi ipotesi di rimpatrio. In entrambi i casi deve operare quindi la medesima ratio che sottostà al riconoscimento dello status di apolide nel diritto internazionale, così come recepito dal legislatore italiano, e cioè il riconoscimento del diritto della persona, che versa in una condizione sfavorevole di non appartenenza a nessuna comunità nazionale, alla tutela, sia in ambito internazionale che nei confronti dello Stato in cui si trova, Specularmente tale equiparazione della condizione di diritto a quella di fatto, ai fini della limitazione del potere di espulsione dell'apolide, trova un solido fondamento nel rilievo costituzionale attribuito alla tutela universalistica della persona umana.

 

Per saperne di più sull'apolidia vai alla pagina dedicata sul sito dell'UNHCR