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05 novembre 2021

Chi sono gli apolidi? Quale è la procedura per il riconoscimento di tale status?


Le risposte alle domande più frequenti


Sette anni fa l’Unhcr ha lanciato la campagna #IBelong per porre fine all’apolidia entro il 2024.
Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi, ma continuano a persistere lacune nelle normative e nelle politiche di molti Paesi, con la conseguenza che milioni di persone nel mondo sono in condizione di apolidia o nascono apolidi.
Le rilevazioni statistiche effettuate dall’UNHCR su scala mondiale contano la presenza di 4,2 milioni di apolidi. Considerato che la maggior parte degli Stati non raccoglie dati inerenti all’apolidia, si ritiene che la cifra reale sia considerevolmente più elevata.

Chi sono gli apolidi?
Secondo la Convenzione di New York del 1954 apolide è la persona che nessuno Stato considera come suo cittadino
L’apolidia può essere originaria, se sussiste fin dalla nascita, o successiva, se tale condizione si verifica in un momento diverso, ossia quando la persona perde la cittadinanza che aveva precedentemente, senza acquisire quella di un altro Stato.

Come si diventa apolidi?
La condizione di apolidia non dipende da una scelta o dalla volontà dei singoli. Si è apolidi per una (o più) delle seguenti ragioni:
- Se si è figli di apolidi o se si è impossibilitati a ereditare la cittadinanza dei genitori;
- Se si è parte di un gruppo sociale cui è negata la cittadinanza sulla base di una discriminazione;
- Se si è profughi a seguito di guerre o occupazioni militari;
- Per motivi burocratici, se lo Stato di cui si era cittadini si è dissolto e ha dato vita a nuove entità nazionali (è questo il caso dell’ex Urss o della ex Jugoslavia);
- Per incongruenze e lacune nelle leggi sulla cittadinanza dei diversi Stati.

Quale quadro giuridico definisce la condizione di “apolide”?

La Convenzione sullo status degli apolidi è stata varata a New York il 28 settembre 1954 ed è la base per la protezione internazionale degli apolidi. In Italia è divenuta esecutiva il 1 febbraio in 1962 con la legge n. 306. Il 10 settembre 2015 il Parlamento italiano ha approvato la legge di adesione alla Convenzione sulla riduzione dell’apolidia del 1961.
Ad oggi, 96 Stati sono firmatari della Convenzione ONU del 1954 sullo status degli apolidi e 76 sono firmatari della Convenzione ONU del 1961 sulla riduzione dell’apolidia

Quanti sono gli apolidi in Italia?
In Italia, secondo le stime al momento disponibili le persone apolidi o a rischio apolidia potrebbero essere circa 3.000. La maggior parte delle persone apolidi o a rischio apolidia appartengono a comunità Rom originarie della ex-Jugoslavia che vivono in Italia da molti anni, mentre i restanti apolidi provengono da paesi o territori come l’ex URSS, Cuba, Cina (Tibet) e i Territori Palestinesi Occupati.
L’UNHCR ha elaborato delle raccomandazioni rivolte al Governo dove evidenzia in particolare l’importanza di disporre di procedure per la determinazione dell’apolidia trasparenti, efficaci ed accessibili, di prevenire l’apolidia assicurando l’effettiva acquisizione della cittadinanza alla nascita da parte dei minori altrimenti apolidi, e di proteggere gli apolidi privi di documenti dal rischio di ingiusta detenzione o espulsione. 


Come si ottiene il riconoscimento dello status di apolidia?
E' possibile ottenere l'acceramento dello stato di apolidia attraverso due vie: il procedimento amministrativo o il procedimento giurisdizionale.
La procedura per la certificazione in via amministrativa attestante lo status di apolidia, disciplinata dall’art. 17 del D.P.R. n. 572/93, è competenza del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione.
Il procedimento amministrativo prevede l’invio di modulo al Ministero dell’Interno i cui si chiede di essere riconosciuti come apolidi, allegando:
- Atto di nascita;
- Certificato di residenza e copia autenticata del titolo di soggiorno;
- Ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide (es. attestazione rilasciata dall’autorità consolare del Paese di origine o di ultima residenza da cui risulti che l0interessato non sia in possesso di quella cittadinanza).
La durata media per il riconoscimento è di norma di due anni.
Se la domanda in via amministrativa è rigettata è possibile rivolgersi al giudice (procedimento giudiziario).
Il ricorso al giudice è possibile anche in via alternativa, ovvero senza essersi prima rivolti al Ministero dell’Interno.


Durante la procedura per il riconoscimento dell’apolidia viene rilasciato un permesso di soggiorno?
Ai sensi dell’art. 11, 1° comma, lett. c), d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, il nostro ordinamento riconosce espressamente il rilascio del permesso di soggiorno per “attesa apolidia” soltanto a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di riconoscimento.
Proprio perché a causa della perdita della cittadinanza la persona non potrebbe esibire alcun valido passaporto, né potrebbe rientrare in alcun Paese di appartenenza, l’art. 9, 6° comma del citato regolamento esenta la persona che richieda tale tipo di permesso di soggiorno dall’obbli¬go di esibire un valido passaporto e la documentazione concernente la disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza, di un alloggio idoneo e di mezzi per il ritorno nel Paese di origine.
Sostanzialmente si tratta di un permesso di soggiorno rilasciabile soltanto nei casi di apolidia successiva, cioè a persona che era già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo e che, avendo perso la sua originaria cittadinanza per qualsiasi motivo, abbia regolarmente iniziato un procedimento amministrativo o giudiziario mirato al riconoscimento del proprio status di apolide.
In qualche caso, l’autorità giudiziaria ha accolto l’istanza presentata dall’apolide ex art. 700 c.p.c. volta al ri¬lascio di un permesso di soggiorno nelle more della procedura per il riconoscimento dell’apolidia.

Cosa cambia con il riconoscimento dello status di apolide?

Gli apolidi riconosciuti attraverso una procedura formale hanno diritto a un permesso di soggiorno per apolidia.Il permesso di soggiorno per apolidia è valido per lo svolgimento di attività lavorativa; l'apolide riceve un trattamento analogo a quello previsto per i rifugiati.. Dopo 5 anni di regolare residenza con permesso di soggiorno può chiedere la cittadinanza italiana.