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Disciplina dell'attività lavorativa dei minori

La tutela del lavoro dei minori in Italia trova il suo fondamento nella Convenzioni Internazionali, prima fra tutte la Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, e negli articoli 34 e 37 della Carta Costituzionale.

La disciplina specifica in materia è contenuta nella legge 17 ottobre 1967, n. 977, "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti", successivamente modificata, a seguito del recepimento della normativa comunitaria, dai D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e D.lgs. 18 agosto 2000, n. 262.

I minori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono svolgere attività lavorativa nei limiti della disciplina vigente per il lavoro dei minorenni in Italia.

Requisiti per l'ammissione al lavoro dei minori
L'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore a 16 anni (legge n. 296/2006).
Tale regola vale per tutti i tipi di rapporti di lavoro instaurabili con minori.

Eccezioni ammesse al limite d'età minima
Le uniche eccezioni ammesse al limite d'età minima sono connesse allo svolgimento di attività lavorative di carattere culturale, artistico o pubblicitario o comunque nel settore dello spettacolo.
In tali casi è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente (ovvero quella del luogo dove verrà svolta l'attività lavorativa), la quale viene concessa a condizione che vi sia il previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale e che si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità pisco-fisica e lo sviluppo, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale da parte del minore (art. 4 L. n. 977/1967). È, inoltre necessario, per effettuare fotografie o riprese che coinvolgono il minore e per l'utilizzo delle immagini del minore, contenuta in riprese fotografiche, audio o video, una specifica liberatoria rilasciata dai genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Particolari norme, poi, sono dirette a tutelare l'impiego dei minori di anni 14 in programmi radio-televisivi (D.M. 218/2006).
Non è necessaria l'autorizzazione dell'Ispettorato per lo svolgimento di attività che, per la loro natura intrinseca, per le modalità di svolgimento o per il loro carattere episodico ed estemporaneo, non siano in alcun modo assimilabili al concetto di lavoro e neppure ad una vera e propria "occupazione" (Circ. MLPS n.1/2000). Con la nota n. 7966 dell'11 settembre 2019, l'Ispettorato ha chiarito che l'autorizzazione non è, ad esempio, necessaria per il rilascio, a titolo gratuito, di una intervista da parte di un minore in un programma televisivo.

Del pari, si può prescindere dalla preventiva autorizzazione nel caso di attività non retribuita svolta nell'ambito di iniziative didattiche promosse da organismi pubblici aventi istituzionalmente compiti di educazione e formazione dei minori (es. una recita scolastica).

Il rapporto di lavoro
Il minore/adolescente che ha compiuto 16 anni può sottoscrivere in autonomia il contratto di lavoro, senza che sia necessaria l'assistenza di coloro che esercitano la potestà genitoriale.
Il minore che lavora ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite e, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore maggiorenne, nonché a particolari tutele previste dalla legge (art. 37, 4° comma Cost.). La legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, prima di assumere il minore ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi anche con specifico riguardo all'età e di sottoporlo presso la ASL territorialmente competente a visite mediche preventive e periodiche per farne valutare l'idoneità al lavoro. Nel caso di attività lavorative per le quali la vigente legislazione (D.lgs. n. 81/2008) dispone la sorveglianza sanitaria (es. lavori ai videoterminali) le visite mediche preventive e periodiche devono essere effettuate dal medico competente, pubblico o privato, scelto dal datore di lavoro.

Orario di lavoro
L'orario di lavoro dei minori non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. I minori non possono quindi svolgere lavoro straordinario. L'orario di lavoro non può durare senza interruzioni più di 4 ore e mezza, dopo di che si ha diritto ad un riposo di almeno 1 ora (i contratti collettivi possono però ridurre la durata del riposo intermedio a mezz'ora).

I minori hanno diritto ad un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendenti la domenica; tale periodo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo che il caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

Per alcune attività il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica: trattasi delle attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e dello spettacolo, oppure di attività svolte nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione - ivi compresi bar, gelaterie, pasticcerie ecc.- attività per le quali il maggior carico di lavoro si concentra spesso nella domenica.

È vietato adibire i minori a lavoro notturno (dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7). Tale divieto subisce deroghe se per causa di forza maggiore può ostacolare il funzionamento dell'azienda, a condizione che il datore di lavoro ne dia immediata comunicazione all'Ispettorato del lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori impiegati e le ore per cui sono stati impiegati. La deroga è ammessa solo "eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario", "purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi" e "non siano disponibili lavoratori adulti": una volta arginata la forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre di adulti, si ripristina automaticamente il divieto

Lavori vietati a tutela dell'integrità psico-fisica
L'art. 6 della legge n. 977/67 stabilisce il divieto di adibire i minori ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il loro pieno sviluppo psico-fisico; le attività vietate sono specificate nell'allegato I alla legge (introdotto con il D.lgs n. 345/99 e successivamente modificato con il D.lgs n. 262/2000).

In deroga a tali divieti, lo svolgimento delle attività indicate nell'allegato I è consentito agli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa (svolta in aula o in laboratori adibiti ad attività formativa, oppure svolta in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro). Tali attività devono essere svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

In tali casi, fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, le attività devono essere preventivamente autorizzate dall' Ispettorato del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.
I minori non possono, inoltre, essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

Tipologie contrattuali utilizzabili per i minori
Il D.Lgs. n.77/2005 ha regolamentato l'alternanza scuola-lavoro che rappresenta una delle modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo scolastico. Il sistema dell'alternanza interessa i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età i quali possono:
  • svolgere l'intera formazione, fino a 18 anni, attraverso l'alternanza di scuola e lavoro sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica oppure formativa e previa la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, Camere di commercio ed enti pubblici o privati anche del Terzo settore. Tutti questi soggetti devono in pratica rendersi disponibili ad accogliere i giovani per effettuare periodi di apprendimento che non costituiscono rapporti di lavoro;
  • instaurare un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.
ll contratto di apprendistato si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Esso, infatti, è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni ed è caratterizzato da una finalità formativa. Il datore di lavoro, oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta, è tenuto a formare l'apprendista attraverso un insegnamento di competenze tecnico-professionali e di competenze trasversali.
Il Testo Unico approvato nel 2011 (D. Lgs. 167/2011) e la Legge di riforma del mercato del lavoro n. 92 del 2012 hanno innovato profondamente la precedente disciplina. Il contratto di apprendistato viene definito nel Testo Unico come un "contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione dei giovani".

La nuova normativa, oltre a regolamentare le diverse tipologie contrattuali previste per l'apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca), unifica all'interno di una sola disposizione (articolo 2) la regolamentazione normativa, economica e previdenziale del contratto, garantendo la semplificazione dell'istituto e l'uniformità di disciplina a livello nazionale.
Le norme sull'apprendistato sono state incorporate nel Testo unico sui contratti di lavoro (decreto legislativo del 15 giugno 2015 n. 81, dall'articolo 41 al 47.)

Quadro normativo

Fonti internazionali e comunitarie
  • Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (resa esecutiva con L.176/1991). In particolare, l'art. 32 della Convenzione stabilisce "il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale".
  • Convenzione OIL n. 138 del 1973 sull'età minima (in Italia 16 anni) per l'assunzione all'impiego
  • Convenzione OIL n. 182 del 1999 sulle forme peggiori di lavoro minorile
  • Direttiva n. 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
Principi costituzionali
  • Articolo 34 Cost.: "L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".
  • Articolo 37 Cost.: "La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione"
Principali fonti normative ed amministrative nazionali
  • Legge 17 ottobre 1967, n. 977: "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti" Allegato I - Lavori vietati ai minori di 18 anni
  • Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345: "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
  • Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 262: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro
  • Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77: "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro"
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007). Articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni"
  • Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 1 del 5 gennaio 2000. Decreto Legislativo n. 345/1999. Prime Direttive applicative del D.lgs. n. 345/1999