Il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nel territorio italiano è disciplinato dal decreto legislativo n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza), adottato in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE (c.d. “direttiva accoglienza”) e, nel corso del tempo, oggetto di modifiche e integrazioni, da ultimo con il decreto-legge n. 20 del 2023 e il DL 133/2023.
Nel contesto del Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, la direttiva 2024/1346 reca le norme comuni sull’accoglienza dei richiedenti protezione, subentrando alla direttiva 2013/333, la quale è abrogata a partire dal 12 giugno 2026, termine per la trasposizione della nuova disciplina nel diritto interno.
Le misure di accoglienza dei richiedenti asilo si articolano in diverse fasi. La primissima fase consiste nel soccorso e prima assistenza, nonché nelle operazioni di identificazione dei migranti, soprattutto nei luoghi di sbarco.
Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi e nelle strutture temporanee previste dagli articoli 9 e 11 del decreto accoglienza, mentre le procedure di soccorso e identificazione dei cittadini irregolarmente giunti nel territorio nazionale si svolgono presso i c.d. punti di crisi (hotspot) di cui all'art. 10-ter del TU in materia di immigrazione, allestite nei luoghi dello sbarco. Il decreto-legge n. 20 del 2023 (art. 5-bis, co. 3) ha attribuito al Ministero dell'interno la facoltà di trasferire gli stranieri ospitati presso gli hotspot in "strutture analoghe sul territorio nazionale", per l'espletamento delle medesime attività.
L'accoglienza vera e propria si articola a sua volta in due fasi:
- la fase di prima accoglienza per il completamento delle operazioni di identificazione del richiedente e per la presentazione della domanda di asilo, all'interno dei c.d. centri governativi di prima accoglienza ordinari e straordinari e:
- una fase di seconda accoglienza e di integrazione, assicurata, a livello territoriale, dai progetti degli enti locali (SAI).
Le attività di c.d. prima accoglienza, che comprendono l'identificazione dello straniero (ove non sia stato possibile completare le operazioni negli hotspot), la verbalizzazione e l'avvio della procedura di esame della domanda di asilo, l'accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilità, sono assicurate dai centri governativi, previsti dal decreto legislativo n. 142/2015 sulla base della programmazione dei tavoli di coordinamento nazionale e interregionali (art. 9) e, in prima applicazione, dai centri di accoglienza già esistenti, come gli ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e gli ex Centri di accoglienza (CDA) - denominazioni oggi superate dall'inclusione nella più ampia categoria dei centri governativi. L'invio del richiedente in queste strutture è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
In caso di esaurimento dei posti nei centri governativi, a causa di massicci afflussi di richiedenti, questi possono essere ospitati in strutture diverse dai centri governativi (art. 11). La natura di queste strutture, denominate CAS (centri di accoglienza straordinaria), è temporanea e l'individuazione viene effettuata dalle Prefetture, sentito l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura.
Con un'ulteriore modifica introdotta dal D.L. 20/2023 (art. 6-ter) è stata eliminata l'assistenza psicologica, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, dalle prestazioni che devono essere assicurate nelle strutture di prima accoglienza, ordinarie o straordinarie. In relazione all'andamento dei flussi, si è deciso altresì di intervenire sulla capienza dei centri di accoglienza (D.L. n. 133/2023, art. 7, co. 1), introducendo la possibilità – attraverso una modifica all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 – di derogare, a determinate condizioni, ai limiti previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali per i centri governativi ordinari e straordinari. In particolare, la deroga ai limiti di capienza: può avvenire solo in casi di "estrema urgenza" ; non può comunque andare oltre il doppio dei limiti dei posti previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali; deve avvenire secondo le modalità definite da una commissione tecnica nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, nonché della regione, della provincia autonoma e dell'ente locale interessati.
La c.d. seconda accoglienza è garantita dai progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), istituito nel 2002 dalla legge n. 189 del 2002 (c.d. legge Martelli, che ha modificato il decreto-legge n. 416 del 1989), da ultimo ridenominato Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
Gli enti locali aderiscono al sistema su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A coordinare il Sistema è il Servizio centrale, attivato dal Ministero dell'interno e affidato con convenzione all'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). Ai sensi della normativa vigente i progetti di accoglienza integrata vengono finanziati annualmente dal Ministro dell'interno, con l'indicazione del costo massimo di progetto sulla base del costo medio dei progetti della rete, relativo alla specifica tipologia di accoglienza. Il sostegno finanziario è assicurato dalle risorse iscritte al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), nel quale confluiscono sia risorse nazionali, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'interno sia assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati.
I progetti della c.d. seconda accoglienza non si limitano ad interventi materiali di base (vitto e alloggio), ma assicurano una serie di attività funzionali alla riconquista dell'autonomia individuale, come l'insegnamento della lingua italiana, la formazione e la qualificazione professionale, l'orientamento legale, l'accesso ai servizi del territorio, l'orientamento e l'inserimento lavorativo, abitativo e sociale, oltre che la tutela psico-socio-sanitaria.
A seguito delle modifiche da ultime disposte dal D.L. 20/2023 (art. 5-ter) i servizi del SAI sono riservati in primo luogo ai titolari della protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati (tutti i minori, indipendentemente dallo status di richiedente protezione internazionale) e, nei limiti dei posti disponibili, i titolari di di specifiche categorie di permessi di soggiorno previste dal Testo unico dell'immigrazione (permesso di soggiorno "per protezione speciale"; "per cure mediche"; "per protezione sociale"; "violenza domestica"; "per calamità"; "di particolare sfruttamento lavorativo"; "per atti di particolare valore civile": per casi speciali) i quali non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati; nonché i neo-maggiorenni affidati ai servizi sociali in prosieguo amministrativo.
Solo alcune categorie di richiedenti asilo possono essere ospitati nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione – SAI, ed in particolare:
- i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero in seguito ad evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale. Tale eccezione viene motivata in relazione al fatto che, per la maggior parte, si tratta di migranti per i quali sono state già espletate all'estero tutte le procedure preliminari alla definizione della loro posizione giuridica (che normalmente si svolgono nei centri di accoglienza governativi);
- i richiedenti protezione internazionale che si trovano in una situazione di vulnerabilità individuate dal decreto accoglienza (art. 17, D.Lgs. n. 142/2015);
- i cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso in Italia in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane
- i profughi ucraini, secondo le disposizioni speciali previste dalla normativa emergenziale seguita al conflitto in atto.
Ulteriori novità introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023 riguardano le condizioni relative alla
cessazione delle misure di accoglienza. Sul punto, il decreto: introduce, accanto alle ipotesi di revoca già previste dalla normativa vigente, la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione delle condizioni di accoglienza nei casi di violazione grave e ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza (art. 5- quater); individua quale causa di decadenza dalle misure di accoglienza nel SAI, per i titolari di protezione internazionale e gli altri possibili beneficiari, la mancata presentazione presso la struttura di destinazione entro sette giorni dalla comunicazione, salvo casi di forza maggiore o di ritardo motivato (art. 5-ter, comma 1, lett. c)).
Per finanziare le misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, con il decreto-legge n. 145/2023 (art. 21, co. 1, 3 e 4), preliminare rispetto alla manovra di bilancio per il triennio 2024-2026, è stato istituito, presso il Ministero dell'Interno, un apposito Fondo, con una dotazione di 47 milioni di euro per il 2023. La manovra finanziaria per il triennio 2024-2026 ha rifinanziato tale fondo per complessivi 172,7 milioni euro nel 2024, 269,2 milioni nel 2025; 185 milioni euro nel 2026. E' stato altresì istituito un fondo presso il medesimo Ministero, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori.