Acquisto automatico della cittadinanza


L'acquisto della cittadinanza avviene in modo automatico:

Per nascita (IUS SANGUINIS) è considerato cittadino italiano il figlio di padre o di madre cittadini italiani (quindi anche il figlio nato all'estero di cittadino italiano).
L'acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio italiano da genitori non cittadini italiani è previsto solo in due casi:
  • se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
  • se nessuno dei genitori è in grado di trasmettere la propria cittadinanza al figlio, secondo la legge dello Stato di appartenenza.
È infine considerato cittadino italiano il figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza. Rientra, ad esempio, in tale ipotesi il caso di un bambino che non viene riconosciuto da alcun genitore al momento della nascita.

Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana, e l'acquisto retroagisce dal momento della nascita.
Se invece il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale avviene nei confronti di un figlio maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana.
Nell’ipotesi in cui a seguito di un’azione di annullamento per mancanza di veridicità venga annullato con sentenza un riconoscimento di filiazione naturale effettuato da un cittadino italiano nei confronti di uno straniero, tutti gli atti relativi all’attribuzione della cittadinanza al figlio riconosciuto sono di conseguenza annullati.

Per adozione: il minorenne straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto; se invece l'adottato è maggiorenne l'interessato puo' richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all'adozione.

Per acquisto o riacquisto da parte dei genitori: il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile e effettivo con esso.
L’art. 12 del Regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 572/93) ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione. Inoltre, deve sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza da parte del genitore. Se, invece, la convivenza interviene in un momento successivo o è cessata, il figlio minore non consegue la cittadinanza italiana.
La giurisprudenza ha evidenziato come ai fini dell'acquisto di cittadinanza da parte del figlio minore all'atto dell'acquisto da parte del genitore con cui convive, rileva anche la convivenza all'estero, indipendentemente dal fatto che il genitore dimori con il figlio per periodi intervallati da assenze dovute a motivi di lavoro o altre ragioni, purche' tra genitori e figli permanga una continuita' di convivenza sufficiente a mantenere tra di loro un legame anche fisico (Tribunale di Padova, decreto n. 120 dell'11 maggio 2012)

In tutti questi casi l’acquisto della cittadinanza è automatico.
Il minore, una volta diventato maggiorenne, ha comunque la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana, a condizione che sia già in possesso di un'altra cittadinanza.

Cosa succede se si è nati all’estero dai genitori italiani che non hanno trascritto la nascita nei registri di stato civile italiano?
Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano occorre chiedere l’accertamento della cittadinanza italiana, ovvero una verifica dell’esistenza delle circostanze che comportano fin dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.

A chi bisogna rivolgersi per ottenere l’accertamento della sussistenza della cittadinanza italiana?
L’autorità competente a ricervere la dichiarazione e ad effettuare l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana è determinata in base al luogo di residenza:
  • per i residenti all’estero è il Consolato Italiano territorialmente competente;
  • Per i residenti in Italia è l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
La procedura di verifica è di regola abbastanza rapida se gli accertamenti da effettuarsi non presentano particolari difficoltà.
Ricordiamo che occorre presentare documentazione di stato civile attestante il possesso della cittadinanza italiana.
Se la richiesta è presentata presso il Comune in Italia, occorre che i documenti di stato civile attestanti l’ascendenza italiana siano tradotti e legalizzati dalle autorità diplomatico-consolari italiane all’estero prima di essere presentati in Comune.

(Ultimo aggiornamento Aprile 2019)