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La cittadinanza italiana


Nel nostro ordinamento la materia della cittadinanza è regolata dalla legge n° 91 del 5 febbraio 1992 (recentemente modificata dalla legge del 1° dicembre 2018, n. 132) e dai regolamenti di esecuzione n° 572/93 e n° 362/94.

La normativa italiana attualmente in vigore prevede diversi casi di acquisto della cittadinanza, alcuni automatici ed altri subordinati al verificarsi di determinate condizioni, alla dichiarazione di volontà e ad una decisione dell'Autorità. In particolare, si può diventare cittadino italiano per:

Acquisto automatico (es. nascita, adozione, riconoscimento giudiziale di filiazione, ecc.)

Acquisto per beneficio di legge (es. discendenza, nascita e continuata residenza)

Acquisto per matrimonio o naturalizzazione

L’acquisto della cittadinanza italiana non pregiudica il mantenimento della cittadinanza del Paese di origine a meno che la legge di questo non vieti la doppia cittadinanza.
Per la legge italiana, quindi, l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente, salvo disposizioni di accordi internazionali.

Analogamente è possibile acquistare la cittadinanza italiana senza dover rinunciare alla cittadinanza del proprio Paese di origine. Naturalmente potrebbe essere la legge del Paese di origine a prevedere la perdita della cittadinanza di tale Paese in caso di acquisto di un’altra cittadinanza.

Il regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione (D.P.R. 394/99 e successive modifiche) prevede che chi è in attesa dell’acquisto della cittadinanza italiana può ottenere un permesso che lo/la autorizza a soggiornare in Italia fino al termine del relativo procedimento. Il permesso va chiesto alla Questura tramite l'Ufficio postale abilitato, presentando domanda su apposito modulo, anche attravero i patronati.

Non è possibile ottenere dall’estero un visto di ingresso per attesa cittadinanza. Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza può essere rilasciato solo allo straniero già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi. La Circolare del Ministero dell'Interno del 13 giugno 2007 ha precisato che, a seguito dell'abolizione del permesso per motivi di turismo, la ricevuta della dichiarazione di presenza, resa da chi entra in Italia per motivi di turismo, può costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "iure sanguinis".

Con il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza è possibile chiedere il ricongiungimento familiare (se si è in possesso dei reuisiti previsti dalla legge, in particolare alloggio e reddito. cfr Suprema Corte  sentenza n. 12680 del 20 aprile 2009 ) e l'iscrizione alla ASL per usufruire delle cure sanitarie. Tali permessi di soggiorno, inoltre, ai  sensi del’articolo 6, comma 1 bis, del D.lgs. n. 286/98, consentono di svolgere attività lavorativa e possono essere convertiti in un permesso di soggionro per motivi di lavoro, laddove ne ricorrano i requisiti.