Le quote di ingresso per l’anno 2025 sono così suddivise:
n. 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale
n. 730 quote per lavoro autonomo
n. 110.000 quote per lavoro stagionale
L'assunzione di lavoratori subordinati è possibile nei seguenti settori: autotrasporto merci per conto terzi e trasporto passeggeri con autobus, settore turistico alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; settore alimentare; cantieristica navale; pesca;settore degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici; assistenza familiare e socio-sanitaria, settore stagionale turistico-alberghiero.
Nell’ambito del numero di ingressi complessivi, vengono individuati, sia per il lavoro subordinato non stagionale, sia per il lavoro autonomo, riserve di quote per diverse fattispecie di lavoratori stranieri. In particolare:
- 6.500 quote (2.850 per lavoro subordinato non stagionale, 150 per lavoro autonomo e 3.500 per lavoro subordinato stagionale) sono riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia;
- 25.000 quote sono riservate ai lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi o intese di cooperazione in materia migratoria. Attualmente i Paesi con cui sono stati stipulati accordi in materia migratoria risultano: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. In proposito si ricorda che il 20 ottobre 2023 è entrato in vigore il Memorandum di Intesa tra l'Italia e la Tunisia in forza del quale una quota di 4.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale sarà riservata ai lavoratori tunisini. Il 1 aprile 2024 è entrato in vigore l’accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India in forza del quale una quota di 7.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale è stata riservata ai lavoratori indiani.
In aggiunta 28.000 quote vengono riservate ai cittadini di altri Paesi per cui non sono ancora vigenti accordi in materia migratoria, ma entreranno in vigore nei prossimi mesi.
Per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale le quote riservate ai cittadini di Paesi che hanno concluso accordi in materia migratoria sono pari a:
- 2.000 unità per gli ingressi per lavoro stagionale pluriennale, ossia per quei cittadini stranieri che, appartenenti a quei Paesi sopra richiamati che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia, abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Si ricorda che il Testo Unico Immigrazione (art. 5, co. 3-ter e art. 24, co. 11) prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. In tali casi la domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente; -
47.000 unità per il settore agricolo. In tal caso le domande dovranno essere presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane); -
37.000 unità per il settore turistico. In tal caso le domande dovranno essere presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. In ogni caso le Associazioni datoriali non si limitano all’inoltro delle istanze, ma hanno l’impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione, fino alla sottoscrizione dei contratti di lavoro, inclusi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla vigente normativa.
In aggiunta 14.000 quote vengono riservate ai cittadini di altri Paesi per cui non sono ancora vigenti accordi in materia migratoria, ma entreranno in vigore nei prossimi mesi, mentre altre 3.500, come sopra riportato, sono riservate ai lavoratori di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.
Sono, infine, previste tre diverse riserve di ingressi in favore di:
a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, fino ad un massimo di 100 unità, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, i settori per cui è possibile l'assunzione restano gli stessi previsti per le altre categorie di lavoratori.
b) apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, fino ad un massimo di 250 unità di cui 180 per lavoro subordinato non stagionale, 20 per lavoro autonomo e 50 per lavoro subordinato stagionale. In caso di lavoro subordinato, i settori per cui è possibile l'assunzione restano gli stessi previsti per le altre categorie di lavoratori.
c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria fino ad un massimo di 9.500 unità. Come specificato nella circolare interministeriale del 24 ottobre 2024 l'assunzione in tal caso è possibile sia a tempo pieno che parte-time, con la retribuzione prevista dal CCNL di settore e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale. Non è richiesto un particolare reddito del datore di lavoro nel caso quest'ultimo sia affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e presenti la domanda per assumere un lavoratore addetto alla sua assistenza. Negli altri casi, come specificato nella circolare dell'INL del 21 marzo 2023, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Come di regola, possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi. Per tutti gli altri comparti lavorativi il reddito del datore di lavoro (in caso di persona fisica/impresa Individuale) o il fatturato (in caso enti e società), non può essere inferiore a € 30.000,00 annui come espressamente indicato nelle circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e 2066 del 21 marzo 2023.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi è previsto l'ingresso massimo di 500 lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: - imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro , nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro - liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate né vigilate, o ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; - titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; - artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; - cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. Per maggiori chiarimenti sul programma Italia Start Up Visa vai alla pagina dedicata.
INGRESSI E CONVERSIONI FUORI QUOTA
Soggiornanti di lungo periodo UE
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 145/2024 le richieste di esercitare attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da parte dello straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE avvengo ora al di fuori delle quote.
Stagionali
In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. f) punto 6, del decreto legge n. 145/2024 sono considerate fuori quota le richieste allo sportello unico per l’immigrazione di conversione presentate da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (Ne consegue che tali permessi possono essere ora convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.
Assistenza familiare e socio-sanitaria nei confronti di grandi anziani (ovvero ultraottantenni) o a persone con disabilità
Nel settore dell’assistenza familiare, in via sperimentale per il 2025 il DL 145/24 ha previsto anche l’ingresso di lavoratori stranieri, nel limite massimo di 10.000 quote, da impiegare nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria esclusivamente nei confronti di grandi anziani (ovvero ultraottantenni) o a persone con disabilità. Non si tratta propriamente di ingressi fuori quota,ma di una quota che si aggiunge alle 9.500 quote già destinate dal decreto flussi al settore dell’assistenza familiare. La procedura che viene sperimentata prevede che le richieste di nulla osta per tale categoria di lavoratori debbano essere presentate allo Sportello Unico per l’immigrazione esclusivamente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL), ovvero delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. In pratica anche se il rapporto di lavoro verrà effettivamente instaurato nei confronti dell’assistito e non dell’Agenzia, le domande di nulla osta al lavoro potranno essere presentate solo tramite le APL o le associazioni datoriali. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l’assistenza alla persona dell’assistito o del suo coniuge o parente o affine entro, salvo alcune eccezioni, il secondo grado, anche non conviventi, purché residenti in Italia. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado dell’assistito.