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15 gennaio 2020

Niente autocertificazioni per l'immigrazione, nuova proroga


Decreto Milleproroghe: anche nel 2020 certificati originali per le procedure del Testo Unico Immigrazione

Anche quest’anno i cittadini stranieri in Italia non potranno utilizzare autocertificazioni nelle procedure previste dal Testo Unico sull’Immigrazione e dal suo regolamento di attuazione. Vuol dire, per esempio, che chi rinnova un permesso per studio dovrà continuare a presentare il certificato degli esami sostenuti all’università e che chi chiede un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo dovrà continuare a presentare il certificato penale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.  
 
A lasciare tutto invariato  è l’articolo 3 del cosiddetto decreto Milleproroghe (DL n. 162/2019 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”) che proroga al 31 dicembre 2020 l’entrata in vigore di una norma del cosiddetto decreto Semplifica Italia (DL n.5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”). Quella norma del decreto Semplifica Italia dava il via alle autocertificazioni anche nelle procedure dell’immigrazione, ma di proroga in proroga non ha mai trovato attuazione. 
 
Nella relazione illustrativa del Milleproroghe, il governo spiega che la nuova proroga si rende necessaria per la mancanza di un canale informatico attraverso i quale gli uffici pubblici che si occupano di quei procedimenti (come le Questure) potrebbero accedere alle banche dati pubbliche e verificare quanto autocertificato dai cittadini stranieri. Ecco, nel dettaglio, cosa si legge nella relazione: 
 
La disposizione di cui all’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si colloca nell’ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri. Essa fissa al 31 dicembre 2019 il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dello stesso articolo 17.
 
Tuttavia, l’efficacia delle medesime è subordinata alla realizzazione di un canale informatico (previsto dal successivo comma 4-quinquies) in grado di consentire l’acquisizione dei certificati (del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio) esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.
 
Le azioni di informatizzazione dei citati processi di lavoro sono condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all’alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati. Un’attività, questa, complessa che non vede coinvolto il solo Ministero dell’interno, ma anche le diverse amministrazioni dello Stato deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.
 
Tali interventi di adeguamento tecnologico – tuttora in corso presso le altre amministrazioni coinvolte – impongono pertanto di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020