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11 marzo 2019

Decreto immigrazione e sicurezza


Tar Basilicata - Le nuove norme non si applicano alle misure di accoglienza disposte prima della sua entrata in vigore

 

Tar Basilicata – Sentenza dell'11 marzo 2019 n. 274/275

Il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con due sentenze dell'11 marzo 2019, ha accolto i ricorsi proposti contro i provvedimenti di cessazione delle misure di accoglienza emessi dalla Prefettura di Matera nel dicembre 2018 in favore di due stranieri titolari di protezione umanitaria.

La Prefettura aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018, conv. nella L. n. 132/2018, che ha abrogato la norma che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nei casi in cui la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), ritenesse sussistenti gravi motivi di carattere umanitario.

Il Tar Basilicata, con le due sentenze gemelle, ritenendo fondati i ricorsi, ha ribadito il principio di irretroattività del cosiddetto Decreto sicurezza, il quale, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4890/2019, essendo entrato in vigore il 5 ottobre 2018, non può essere applicato nei confronti di chi ha ottenuto il riconoscimento del permesso di soggiorno di carattere umanitario prima della sua entrata in vigore.

La sentenza del Tar Basilicata riconosce l'applicabilità del principio di irretroattività anche per quanto riguarda le misure di accoglienza. Da qui la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti con cui la prefettura aveva disposto la revoca di tali misure.

  

 

 

 

         

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