I cittadini stranieri che hanno ottenuto la protezione umanitaria prima dell'entrata in vigore del decreto sicurezza, ovvero del 5 ottobre 2018, hanno diritto ad essere accolti e a mantenere l'accoglienza nelle strutture del SIPROIMI (ex SPRAR).
Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale amministrativo del Veneto del 20 dicembre scorso, adottata su un ricorso presentato da uno straniero titolare di protezione umanitaria riconosciuta prima del 5 ottobre 2018 che si era visto negare, il 10 ottobre 2018, dal referente del Servizio Centrale dello S.P.R.A.R. (ora SI.PRO.IMI.), l'accesso all'accoglienza.
Il Tribunale ha ritenuto che il principio di non retroattività del decreto n. 113 dell'ottobre 2018, (convertito nella legge 132/2018), riconosciuto dalla Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. I, 19 febbraio 2019, n. 4890; Cass. Sez. Un sentenze n. 29459, 29460 e 29461 del 24.09.2019), debba essere applicato anche a proposito delle misure di accoglienza.
Ad avviso dei giudici, «se la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018 non trova applicazione ai procedimenti per il riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi umanitari che sono già stati avviati (e non ancora conclusi), essa, a fortiori, non potrà avere rilievo con riferimento a una ipotesi (come quella scrutinata) in cui la protezione umanitaria è già stata riconosciuta al richiedente, al fine di elidere un beneficio, la prestazione delle misure di accoglienza», collegato a questo riconoscimento.
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