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29 aprile 2019

No al rigetto della domanda di asilo senza la prova della mancanza di pericolo nel Paese di origine


La sentenza della Corte di Cassazione

Corte di Cassazione - sent. 11312 del 26 aprile 2019

 

  

Il giudice non può respingere la richiesta di asilo, basando il rifiuto su generiche fonti internazionali che attesterebbero l'assenza di conflitti o di situazioni ostative al rimpatrio nei paesi di provenienza dei migranti, che chiedono la protezione    internazionale, perché la loro vita è a rischio. Con la sentenza 11312, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione invita i giudici ad essere più precisi: «è essenziale - si legge nella sentenza - che il giudice del merito  rifugga peraltro da formule generiche e stereotipate, e specifichi, soprattutto sulla scorta di quali fonti abbia  provveduto a svolgere l'accertamento richiesto».

Sulla base di questi principi la Suprema Corte ha dichiarato "fondato" il  di un  cittadino pakistano al quale la Commissione prefettizia  di Lecce e poi il Tribunale della stessa città, nel 2017, avevano negato di rimanere nel nostro Paese con la  protezione internazionale.  La difesa dell'uomo ha fatto presente    che la decisione era stata presa «in base a generiche informazioni  sulla situazione interna del Pakistan, senza considerazione    completa delle prove disponibili» e senza che il giudice avesse usato  il suo potere di indagine. Un reclamo accolto.

Per la Cassazione il giudice «è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di  accertare la situazione    reale del Paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri  officiosi di indagine e di acquisizione documentale,  in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di  informazioni aggiornate», e non di «formule generiche» come il richiamo a non meglio specificate «fonti internazionali». 

 Il caso dovrà essere riesaminato  dal Tribunale di  Lecce.

Fonte: Corte di Cassazione