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22 maggio 2026

Permesso unico di lavoro: in vigore le nuove regole


Tra le novità, la riduzione a 30 giorni del termine per il rilascio del permesso dopo l’ingresso in Italia

Dal 22 maggio 2026 entrano ufficialmente in vigore le nuove norme sul Permesso unico di lavoro. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83, l'Italia ha completato l'iter di recepimento della direttiva europea UE 2024/1233.

Il decreto modifica direttamente il Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998 - Art 5, commi 8.1. e 8.2)) con l'obiettivo di semplificare le procedure per i cittadini di Paesi terzi che intendono soggiornare e lavorare regolarmente in Italia, introducendo tempi certi e una maggiore trasparenza sui diritti dei lavoratori.

La novità più importante riguarda la gestione delle tempistiche per il rilascio e il rinnovo dei documenti, che vengono uniformate per evitare lunghi periodi di attesa:

  • Rilascio del Permesso Unico (Primo Ingresso): Una volta entrato in Italia, lo straniero riceverà il permesso unico dalla Questura entro 30 giorni dal completamento della domanda.
  • Il meccanismo dei 90 giorni: Il procedimento complessivo per l'ingresso e il lavoro si articola in due fasi per un totale tassativo di 90 giorni:
    1. 60 giorni per l'ottenimento del Nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro (fase rimasta invariata).
    2. 30 giorni per il successivo rilascio del Permesso unico di lavoro (ridotti dagli attuali 60).

Per i rinnovi dei permessi e per i permessi ordinari (dove non serve il nulla osta), il termine viene invece innalzato da 60 a 90 giorni. Di riflesso, anche il cittadino straniero avrà 90 giorni di tempo (e non più 60) prima della scadenza per presentare la richiesta di rinnovo.

Il nuovo permesso di soggiorno elettronico "anticontraffazione" (conforme ai più recenti standard di sicurezza unionali) conterrà informazioni molto più dettagliate per tutelare il lavoratore:

  • Sul documento comparirà l'esplicita dicitura "perm. unico lavoro".
  • Sia sul fronte che sul retro della carta, nei campi dedicati alle "annotazioni", verranno inserite informazioni aggiuntive relative alle condizioni di lavoro, ai diritti e alle garanzie procedurali previste per i lavoratori e per i loro familiari.
  • Obbligo di informazione per i datori di lavoro: I datori di lavoro hanno l'obbligo di informare tempestivamente il cittadino straniero su tutte le comunicazioni relative all'iter del nulla osta, compreso l'eventuale esito negativo della domanda.

In conformità con la direttiva europea, la nuova disciplina sul Permesso Unico non si applica a una serie di permessi di soggiorno che, pur abilitando al lavoro, non recano la dicitura permesso unico.

Ecco l'elenco integrale dei 22 casi di esclusione:

  1. Lavoro autonomo: Cittadini stranieri che fanno ingresso o soggiornano per l'esercizio di attività di lavoro autonomo.
  2. Investitori: Stranieri in Italia per investimenti (ai sensi dell'art. 26-bis del TUI), in quanto attività assimilate al lavoro autonomo.
  3. Dirigenti o personale altamente specializzato: Personale di società aventi sede o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di società estere con sede principale in un Paese membro dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), nonché dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o dell'UE.
  4. Lavoratori marittimi: Personale occupato a bordo di navi secondo le modalità del regolamento di attuazione.
  5. Lavoratori distaccati per appalto: Dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro stranieri (residenti o con sede all'estero), trasferiti temporaneamente in Italia presso aziende italiane o straniere per eseguire prestazioni oggetto di un contratto di appalto.
  6. Ex dipendenti di imprese italiane: Lavoratori che sono stati dipendenti, per almeno 12 mesi nell'arco dei 48 mesi precedenti alla richiesta, di imprese con sede in Italia.
  7. Nomadi digitali e lavoratori da remoto: Cittadini extra-UE che svolgono attività di lavoro altamente qualificata attraverso l'uso di strumenti tecnologici per datori di lavoro esteri.
  8. Persone collocate "alla pari": Giovani stranieri inseriti in famiglie italiane a scopo di scambio culturale e linguistico in cambio di piccole prestazioni domestiche (equiparati al lavoro autonomo).
  9. Personale sanitario al seguito di delegazioni sportive: Medici e altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) o da Federazioni sportive internazionali.
  10. Lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco: Marittimi chiamati per l'imbarco su navi (anche battenti bandiera extra-UE) ormeggiate in porti italiani e autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo.
  11. Trasferimenti intra-societari standard: Prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti di personale all'interno della stessa società o gruppo di imprese.
  12. Titolari di permesso ICT da altro Stato membro: Stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario (ICT) rilasciato da un altro Paese dell'Unione Europea.
  13. Protezione temporanea: Stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea (Direttiva 2011/55/CE) o che hanno richiesto tale protezione e sono in attesa di una decisione.
  14. Studenti, tirocinanti e ricercatori di lavoro: Stranieri in Italia per motivi di studio o formazione (istruzione tecnico superiore, università, tirocini) o che sono in possesso del permesso per ricerca lavoro o imprenditorialità al termine degli studi.
  15. Protezione sociale: Soggiornanti per motivi di protezione sociale (es. vittime di tratta o grave sfruttamento).
  16. Vittime di violenza domestica o caporalato: Stranieri che soggiornano in quanto vittime di violenza domestica, oppure vittime di intermediazione illecita e grave sfruttamento del lavoro.
  17. Protezione speciale: Titolari di permesso per protezione speciale, inclusi i casi legati al principio costituzionale e internazionale di non respingimento (non-refoulement).
  18. Motivi di salute per patologie gravi: Stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, che non potrebbero essere adeguatamente curate nel proprio Paese di origine.
  19. Calamità eccezionali: Stranieri che non possono rientrare in patria a causa di una contingente ed eccezionale calamità che non consente il ritorno in condizioni di sicurezza.
  20. Familiari di minori per gravi motivi: Genitori o familiari di minorenni stranieri che hanno ottenuto l'autorizzazione al soggiorno dal Tribunale per i minorenni per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del piccolo.
  21. Cure mediche ordinarie: Stranieri che soggiornano in Italia per ricevere specifiche cure mediche pianificate presso strutture sanitarie.
  22. Motivi religiosi, residenza elettiva o cittadinanza: Coloro che soggiornano per motivi religiosi, per residenza elettiva (es. stranieri con alti redditi passivi propri), per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, o che sono in attesa della decisione su tali richieste.

 
Vedi - Decreto legislativo 15 aprile 2026, n. 83