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21 gennaio 2022

Che cos’è il permesso unico lavoro?


Le risposte alle domande più frequenti


La direttiva europea 2011/98/UE ha introdotto in tutti gli Stati UE una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché di godere di un insieme di diritti analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all'occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.).

Come si fa a capire se il permesso di soggiorno posseduto sia un permesso unico lavoro?

Il decreto legislativo n. 40 del 4 marzo 2014, attuativo della direttiva 2011/98/UE, ha previsto, in generale, che la dizione 'permesso unico lavoro" vada inserita sui permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di l'attività lavorativa.

Tutti i permessi di soggiorno che abilitano al lavoro recano la dicitura “permesso unico”?

No, ai sensi dell’articolo 5, comma 8.2, del D.ls n. 286/98 (T.U.I.), così come modificato a seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2011/98/Ue, non tutti i permessi di soggiorno che abilitano al lavoro recano la dicitura “permesso unico”. In particolare, così come previsto dalla direttiva comunitaria, la disciplina del permesso unico non si applica ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori entrati in Italia ai sensi dell’articolo 27 T.U.I. (compresi i titolari di blue card), agli stranieri titolari del permesso di soggiorno per protezione internazionale, nonché agli stranieri titolari di altre di tipologie di permessi di soggiorno che secondo la normativa nazionale consentono di lavorare, senza necessariamente dover essere convertiti in lavoro. Rientrano in quest’ultima categoria, tra gli altri, tutti gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali (ovvero cittadini stranieri vittime di tratta o di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo), gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale (ex art. 32, comma 3 del D.lgs. n. 25/2008), per calamità naturali (art. 20 bis) o per atti di particolare valore civile (art. 42 bis).
La dicitura “permesso unico” non è, inoltre contenuta nel permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti.