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13 maggio 2026

È possibile assumere uno straniero che è in attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso?


Le risposte alle domande più frequenti

È possibile assumere uno straniero che è in attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno?

Si, l'art. 5, comma 9-bis del Dlg. n. 286/98 (T.U.I.), così come modificato da ultimo dal decreto-legge n.146/2025, convertito con la legge n. 179/2025, sancisce la piena legittimità del soggiorno e il godimento dei relativi diritti — incluso quello allo svolgimento di attività lavorativa — per l'intera durata della fase di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno.
La ratio della norma è quella  di consentire al cittadino straniero di svolgere regolare attività lavorativa anche quando l'esito dell'iter burocratico sulla sua domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno sia ancora incerto, evitando il più possibile situazioni di lavoro irregolare o di disoccupazione.
In linea con tale necessità, la legge prevede espressamente che “la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno” debba essere considerata  prova idonea della regolare presentazione della domanda di permesso. La norma non prescrive formalmente il tipo di ricevuta che permette di lavorare, ma si limita a specificare che è sufficiente una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione della domanda.
Nel caso in cui, poi, la richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno venisse respinta, la possibilità di lavorare verrebbe immediatamente meno. 

Come assumere una persona ancora in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno? 

I datori di lavoro (o loro intermediari, quali i consulenti per il lavoro, le agenzie per il lavoro, ecc.), che intendono assumere lavoratori in possesso della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno devono inviare il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione. Il modello “UNILAV” va inviato telematicamente tramite il sito https://www.co.lavoro.gov.it/co/Login.aspx e contemporaneamente si assolvono gli obblighi di comunicazione a:
• Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS);
• Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL);
• altre forme previdenziali sostitutive o esclusive;
• Prefettura. Nel campo, riguardante il “titolo di soggiorno” è possibile selezionare il menu a tendina e indicare “in attesa di rilascio” oppure “in rinnovo”. L’accesso è consentito a tutti i soggetti obbligati e abilitati che siano stati autorizzati tramite Accreditamento. Il modello contiene anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto per legge, tra cui il pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa. 
Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, che può essere instaurato a seguito della comunicazione effettuata all’INPS, entro le 24 ore del giorno precedente, la comunicazione è valida ai fini dell’assolvimento dei suddetti obblighi. https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-assumere-un-lavoratore-domestico In caso di assunzione di uno straniero ancora in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, nel campo del modello UNILAV relativo al titolo di soggiorno andrà indicato “in attesa di permesso” e non servirà mettere alcuna data di scadenza.

E' possibile continuare a lavorare se la ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno è scaduta?

A seguito della circolare del Ministero dell’Interno 400/B/2024, a  partire dall'11 novembre 2024,  al fine di sensibilizzare gli uffici  al rispetto dei tempi procedurali connessi al rilascio dei permessi di soggiorno, è stata inserita la data di scadenza della ricevuta dell'istanza di presentazione del permesso di soggiorno elettronico (c.d. mod. 22AO). La scadenza è calcolata automaticamente e ha un termine massimo di 9 mesi dall'accettazione della domanda. Al fine di evitare un ulteriore aggravio di attività, non imputabile all’utente,  il rapporto di lavoro può in ogni caso proseguire regolarmente anche oltre la data di scadenza della procedura del kit postale. Sarà cura del lavoratore presentare il titolo definitivo una volta rilasciato, garantendo nel frattempo la reperibilità per gli adempimenti presso la Questura.

I richiedenti protezione internazionale possono essere assunti in attesa della decisione sulla domanda di asilo?

Si, il permesso di soggiorno per richiesta di  asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda (ovvero dalla compilazione del  modello C3 in Questura) , se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. La ricevuta della presentazione della domanda di riconoscimento di protezione internazionale costituisce un permesso di soggiorno provvisorio.

E' possibile iniziare o continuare a lavorare se la Commissione Territoriale ha respinto la domanda di protezione internazionale e si è in attesa della decisione dei giudici sul ricorso? 

Si, se il ricorso è stato presentato nei termini, il permesso di soggiorno per richiesta asilo viene rinnovato o prorogato. Il richiedente può continuare a lavorare o iniziare a lavorare se sono passati i 60 giorni dalla prima domanda.
Se il Tribunale dovesse respingere il ricorso, il permesso di soggiorno per asilo scade e non è più rinnovabile. In questo caso, il diritto al lavoro legato a quel permesso decade, a meno che non venga presentato appello in Cassazione con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

E' possibile, nell’attesa della decisione sulla domanda di conversione di un permesso da lavoro stagionale a lavoro non stagionale, iniziare a svolgere il nuovo lavoro subordinato a carattere non stagionale?

Si, come chiarito nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 5 maggio 2025, è applicabile,  anche alle ipotesi di conversione quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis del D.lgs. n. 286/98, il quale prevede espressamente  la possibilità di svolgere temporaneamente attività lavorativa  in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno. Anche in caso di richiesta di conversione del permesso di soggiorno quindi, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine le procedure, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa.Nell'attesa della convocazione presso lo Sportello Unico, è quindi possibile iniziare a svolgere anche la nuova attività a carattere non stagionale, previo invio del modello Unilav (in caso di lavoro subordinato) o denuncia del rapporto di lavoro all'INPS (in caso di lavoro domestico).

È possibile da subito iniziare a lavorare dopo che si è fatto regolarmente ingresso per motivi di lavoro?  

Si, l’articolo 22, comma 6 bis prevede che lo straniero entrato  in Italia a seguito di rilascio di nulla osta al lavoro, può iniziare a svolgere attività lavorativa anche se non ha ancora sottoscritto il contratto di soggiorno. Si tratta di una semplificazione applicabile a tutte le ipotesi di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e si estende anche agli ingressi che avvengono al di fuori delle quote previste dal decreto flussi (come, ad esempio, gli ingressi per Blue card ex art. 27 quater TUI, trasferimenti intra-societari ex art. 27 quinquies TUI , ingressi per formati all’estero ed ingressi per casi particolari ex art. 27 TUI).
La previsione si applica anche alle ipotesi in cui non è previsto il rilascio del nulla osta al lavoro, ma  questo è sostituito da una comunicazione  del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno, in caso di sottoscrizione di  apposito  protocollo  di  intesa con Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

In ogni caso per la regolare assunzione del lavoratore è sempre richiesto il rispetto degli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione agli enti competenti (Mod. UNILAV)  da parte del datore di lavoro.

Per saperne di più sugli altri diritti esercitanbili nelle more del  rilascio, rinnovo o conversone del permesso di soggiorno vai alle faq dedicate 

(Ultimo aggiornamento: maggio 2026)